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Obiettivi da centrare a spesa invariata
L'attuazione del decreto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Tra gli obiettivi delle nuove regole sulla qualità del l’aria ce n’è uno che potrebbe essere passato quasi inosservato: quello di porre rimedio alla procedura d’infrazione comunitaria (la n. 2008/2194) con cui la Commissione ha contestato all’Italia il superamento dei valori limite consentiti per le polveri sottili, le Pm10. Il Dlgs 155/2010, in vigore dallo scorso 30 settembre, attua la direttiva europea 2008/50/CE e – con i 16 allegati e le 11 appendici tecniche che accompagnano il testo – ridisegna l’intero quadro normativo in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico per aggiornarlo all’evoluzione delle conoscenze in campo scientifico e sanitario. Il tutto tenendo conto dell’esperienza maturata nell’applicazione della previgente disciplina in materia, in particolare i Dlgs 351/1999 e 152/2007, nonché a livello europeo le direttive 96/62/CE e 2004/107/CE. La nuova disciplina prevede che sia garantita, anche tramite internet, la diffusione delle informazioni sulla qualità del l’aria e sui provvedimenti adottati dagli enti competenti, tra i quali vanno ricordati i piani di qualità dell’aria (che includono le misure da adottare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico) e i piani d’azione (finalizzati ad affrontare situazioni contingenti di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo). È una previsione rilevante che, se pienamente attuata, darà nuovi strumenti a cittadini e associazioni per far valere le proprie pretese, anche a tutela della salute delle persone. Le nuove norme confermano poi il ruolo primario affidato alle regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) cui continuano a essere demandate tutte le attività amministrative di valutazione e gestione della qualità dell’aria. Il decreto riprende il concetto di zonizzazione dell’intero territorio nazionale. Devono essere individuati, in primo luogo, gli agglomerati – coincidenti con un’area urbana o un insieme di aree urbane con una determinata densità abitativa – e poi le altre zone, da identificare preferibilmente con i confini amministrativi degli enti locali. La suddivisione del territorio nazionale costituisce il presupposto per organizzare la valutazione della qualità dell’aria e va riesaminata con cadenza almeno quinquennale. Le regole fissate – in particolare gli standard qualitativi e i metodi di valutazione delle situazioni di inquinamento – sono concepite per assicurare un approccio uniforme al problema dell’inquinamento atmosferico su tutto il territorio nazionale. L’importante è che non si verifichino ritardi e differenze a livello territoriale. Un ruolo attivo e di coordinamento è comunque riservato al governo centrale. Il Consiglio dei ministri, su impulso del ministero dell’Ambiente, può intervenire con misure a carattere nazionale, qualora le regioni non possano assicurare il raggiungimento di determinati risultati per carenza di competenze legislative e amministrative. È inoltre istituito un coordinamento, vale a dire un tavolo a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del decreto, con compiti di elaborare indirizzi e linee guida. Siedono al tavolo, tra gli altri, rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente e della Salute, delle regioni e di organismi tecnico-consultivi, quali Ispra e Cnr. Come stabiliva la disciplina precedente, la rilevazione degli inquinanti continua a essere attuata mediante le reti regionali di stazioni di misurazione, che il provvedimento mira semplicemente a razionalizzare. Non è invece previsto il rinnovo delle apparecchiature già installate o attualmente in dotazione alle regioni o alle Arpa. Una scelta dettata dal rispetto del principio di invarianza della spesa pubblica.


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