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Università in gara, conta lo statuto
Lo dice l'Authority lavori pubblici

Fonte: Italia Oggi

Le università e gli enti di ricerca e di formazione sono ammessi alle gare pubbliche ma a condizione che lo statuto consenta lo svolgimento di attività di impresa. È quanto afferma l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, presieduta da Giuseppe Brienza, con la determinazione del 21 ottobre 2010, n. 7 che fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni di carattere generale sulla partecipazione a gare di appalto di enti pubblici non economici, come ad esempio gli istituti di ricerca e di formazione e le università. L’Autorità chiarisce che per il diritto comunitario la nozione di impresa «ha confini ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro»; quindi l’articolo 34 del Codice (che elenca i soggetti ammessi alle gare) non ha natura tassativa e ammette anche soggetti pubblici senza scopo di lucro. L’Authority nega che l’ammissione alla procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli enti pubblici non economici (quali Cnr, Formez, Censis, Ifoa) possa alterare la par condicio fra i concorrenti in virtù del regime di agevolazioni finanziarie di cui possono beneficiare; parimenti irrilevante è anche il fatto che si tratti di un soggetto attivo sul mercato in maniera stabile o soltanto occasionale e che abbia natura privata o pubblica. Non esiste, quindi, per l’Autorità, un divieto per gli operatori pubblici a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, anche perché «la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell’ambito, quindi, di un’attività di impresa che può non essere l’attività principale dell’organizzazione». Né esiste nel nostro ordinamento una norma che impedisca alle università di partecipare ad appalti, viceversa ne esistono di contrarie (art. 7, comma 1, lett. C della legge 168/89 e art. 66 dpr 382/80). L’Autorità precisa però che le stazioni appaltanti devono «effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite», cioè se possono «statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria». Detto ciò, l’organismo di vigilanza, esaminando la giurisprudenza comunitaria, nota come essa abbia spostato il baricentro della questione escludendo che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base a un preminente scopo di lucro possano non essere considerati «appalti pubblici» e, pertanto, venir aggiudicati senza il rispetto della normativa comunitaria e nazionale dettata in materia. Sotto questo profilo, la determina afferma che si può siglare un accordo con un’altra amministrazione (ad esempio con una università) ma in presenza di quattro condizioni. In primis «l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti».


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