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Rimborsi auto ko
Circolare del Mineconomia sull'utilizzo del mezzo proprio

Fonte: Italia Oggi

Esclusa in ogni caso la possibilità di rimborsare le spese nei riguardi dei dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio, non addetti a funzioni ispettive o di verifica e controllo. Questa è la conclusione della circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del ministero dell’economia, dipartimento dell’economia e delle finanze, in merito all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010. Si tratta della disposizione che ha sospeso l’applicazione dell’articolo 15 dell’articolo della legge 836/1973 e dell’articolo 8 della legge 417/1978, ai sensi del quale era possibile rimborsare un quinto del costo della benzina al dipendente pubblico contrattualizzato, autorizzato per ragioni di servizio a trasferte entro la circoscrizione territoriale del proprio ente, utilizzando l’auto propria. Il ministero dell’economia, con la circolare, conferma una visione poco realistica del lavoratore pubblico: un soggetto che rimane costantemente all’interno proprio ufficio o incollato alla propria sedia, dietro uno sportello. Probabilmente l’interpretazione fornita dalla circolare deriva dalla consapevolezza dell’errore commesso dal legislatore: la manovra 2010 ha sì disapplicato la normativa che consentiva il rimborso chilometrico, ma ha lasciato in vita l’articolo 9 della legge 417/1978, norma in base alla quale rimane tutt’ora possibile e legittimo autorizzare i dipendenti alle trasferte, mediante il proprio mezzo di trasporto, «quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente più conveniente». La Ragioneria sembra incaponirsi nell’attribuire l’effetto di accollare ai dipendenti pubblici il costo delle trasferte effettuate col mezzo proprio, come rimedio interpretativo al malaccorto coordinamento dei testi normativi, frettolosamente metti in piedi. Le conseguenze sono evidenti: in sostanza, i dipendenti pubblici sono chiamati, sia pure in parte, a «finanziare» il risanamento dei conti pubblici, mettendo a disposizione del datore di lavoro il proprio mezzo, ai fini dell’espletamento delle attività necessarie per garantire il corretto svolgimento dei servizi. La circolare 36/2010 perde l’occasione di dare del complesso delle norme risultante dall’articolo 6, comma 12, della legge 122/2010 una lettura più razionale. E, come al solito, determina un forte contrasto interpretativo con la Corte dei conti: infatti, la sezione regionale di controllo della Lombardia solo pochi giorni prima, col parere 949/2010, aveva espresso una tesi più prudente e convincente: «In vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e in presenza delle condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la refusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento». La circolare lascia, comunque, uno spazio alle funzioni ispettive estendendo il campo della perdurante possibilità di attribuire il rimborso chilometrico anche al personale chiamato allo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. In questo modo si evita di dover fare riferimento al profilo professionale di ispettore: ciascun ente, ciascun dirigente dovrà esclusivamente rilevare se il personale addetto svolga funzioni latamente ispettive: basterà la concreta adibizione a funzioni di verifica e controllo. In ogni caso, precisa la Ragioneria generale, anche la possibilità di riconoscere al personale addetto a funzioni ispettive o di verifica e controllo «si attenga ai principi di contenimento della spesa». Per cui si deve garantire l’impiego del mezzo proprio del dipendente «solo nei casi in cui detta scelta sia imposta» dall’impossibilità di utilizzare mezzi pubblici o se si dovessero affrontare spese di vitto e alloggio «e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso». A tale scopo, la circolare, senza per la verità aggiungere nulla all’articolo 9 della legge 417/1978, richiama i dirigenti al compito di rilasciare le autorizzazioni all’utilizzo del mezzo proprio verificando preventivamente in concreto, cioè analizzando realmente il disagio organizzativo e il confronto dei costi, la sussistenza dei presupposti legittimanti. Facile immaginare che le amministrazioni, facendo di necessità virtù, estenderanno non poco le funzioni di «verifica e controllo», per rimediare agli effetti paradossali della manovra economica.


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