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Confini stretti per i rimborsi
Acqua - Nuovi limiti per gli indennizzi agli utenti senza depuratore

Fonte: Il Sole 24 Ore

Confini sempre più stretti per i circa 16 milioni di italiani che hanno pagato negli anni scorsi la quota per la depurazione nella tariffa idrica senza essere connessi al depuratore, e che ora provano a ottenere il rimborso dei soldi versati. Il ministero dell’Ambiente torna sul tema degli indennizzi, aperto dalla sentenza 335/2008 della Corte costituzionale che aveva stabilito l’illegittimità della quota, e continua nell’opera di limitazione del diritto al rimborso. Il colpo più duro era arrivato con il Dm del 30 settembre scorso, in cui il ministero aveva fissato in cinque anni i termini di prescrizione in base alla «giurisprudenza prevalente della Corte dei conti»; ora, nelle risposte a una serie di quesiti che gli sono stati rivolti dall’associazione nazionale delle autorità d’ambito, il ministero specifica che «il diritto alla restituzione spetta all’utente il cui rapporto obbligatorio con il gestore non sia esaurito». Riassumendo: le richieste di indennizzo possono riguardare solo il periodo che va dall’ottobre 2003 allo stesso mese del 2008 (la sentenza della Consulta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre di due anni fa), e scattano solo se il rapporto fra gestore e utente è ancora attivo. La seconda stretta agli indennizzi arriva sulle modalità con cui i gestori possono limare le somme da rimborsare. Per garantire che le pretese degli utenti non «depurati» non facessero saltare l’equilibrio economico delle gestioni, il decreto aveva stabilito che dagli indennizzi sarebbero state sottratte le somme necessarie agli investimenti già programmati proprio allo scopo di completare il servizio. Questo «sconto» unilaterale viene rafforzato dalle nuove risposte ministeriali, in cui si afferma che per tagliare gli indennizzi è sufficiente «qualunque atto formale dell’amministrazione comunale, purché idoneo a determinare in via diretta e immediata l’effetto dell’approvazione del progetto definitivo» del nuovo impianto. Unico limite: «la mera individuazione nel piano regolatore» dell’area che ospiterà il depuratore non è sufficiente. Nelle sue risposte ai gestori il ministero ribadisce poi che i rimborsi possono arrivare solo in seguito a un’istanza da parte dell’utente interessato. Le domande, specificano le nuove istruzioni, vanno indirizzate al gestore, che «detiene le informazioni necessarie a identificare l’utenza» e che dovrà sobbarcarsi gli oneri; gli obblighi di restituzione, infatti, «gravano in linea di principio sul soggetto che ha introitato l’indebito pagamento», e il codice dell’ambiente (articolo 156, comma 1, del Dlgs 152/2006) specifica che la tariffa è riscossa dal gestore del servizio: si tratta di una piccola buona notizia per gli utenti, perché l’istanza al gestore non dovrebbe aver bisogno di essere accompagnata dalla marca da bollo.


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