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Nessun limite alla gestione diretta delle Entrate
Dopo l'approvazione del regolamento sui servizi pubblici locali

Fonte: Italia Oggi

Sulla G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010 è stato pubblicato il dpr 7.9.2010 recante «Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’art. 23-bis, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133». Il dpr contribuisce notevolmente a chiarire la portata del dl 203/2005, convertito in legge 549/08 che ha introdotto l’obbligo per gli enti pubblici di affidare con procedura ad evidenza pubblica il servizio di riscossione a partire dal 1° gennaio 2011. In particolare, con riferimento a tale norma, si era posto il problema se la disposizione da ultimo citata, in concreto come combinata con la riforma introdotta l’art. 23-bis, dl 25.6.2008 n. 112, consentisse agli enti pubblici di eseguire in proprio o a mezzo società in house il servizio di riscossione, accertamento e liquidazione dei tributi. Le posizioni sul punto erano significativamente contrastanti. Alcune infatti facendo leva sul dlgs n. 446 del 15.12.1997 ritenevano sempre ammissibile la gestione diretta da parte del comune della riscossione dei tributi. Le argomentazioni a sostegno di tale assunto si fondavano sulla natura di funzione pubblica attribuibile all’attività in parola; sulla circostanza che tali attività dovevano ritenersi strumentali; nonché sulla presunta natura non economica del servizio pubblico in parola. Tale ultima caratteristica, peraltro, risultava sorretta dalle note posizioni dell’Autorità garante della concorrenza. Avverso tale ultima ricostruzione altri interpreti, ritenevano che invero la gestione in proprio con l’avvento dell’art. 23-bis, c. 10, del dlgs n. 112 del 25.6.2008 fosse assolutamente inibita ai comuni. L’assoggettamento della riscossione dei tributi a tale norma, infatti, sarebbe stato dovuto alla circostanza che il servizio in parola doveva ritenersi comunque un servizio di rilevanza economica sulla scorta dell’osservazione che esso assicura un’utilità al comune e comunque in considerazione del fatto che ove esso non avesse avuto rilevanza economica non avrebbe avuto alcun senso la previsione legislativa di ricorrere a una gara per l’affidamento a terzi. La natura, a parere di chi scrive incontrovertibile, del servizio quale avente rilevanza economica lo avrebbe quindi assoggettato sicuramente al disposto dell’art. 23-bis. Tale articolo prevale infatti su tutte le diverse discipline specifiche di settore. In altri termini, secondo l’impostazione testè delineata, l’art. 23-bis avrebbe spazzato via il dlgs 446/97 escludendo la possibilità per i comuni di gestire in proprio il servizio in parola. La diatriba dottrinaria fin qui esaminata, oggi, invero, non ha più ragione di essere in quanto, il citato regolamento di attuazione, esclude dall’art. 23-bis tutti i cosiddetti servizi strumentali e cioè quelli rivolti non alla collettività bensì a supporto dell’attività principale dell’ente di riferimento. Risulta, quindi, ormai superata ogni questione afferente alla natura dei servizi e in particolare se trattatasi o meno di servizi pubblici aventi rilevanza economica atteso che attraverso il ruolo della strumentalità, esaltato dal regolamento di attuazione dell’art. 23-bis, gli enti locali hanno comunque la possibilità di ricorrere legittimamente alla riscossione, accertamento e liquidazione in proprio ovvero a mezzo di società in house, indipendentemente dalla natura economica che si voglia attribuire al servizio. Alla luce dell’attuale quadro normativo, quindi, può affermarsi, in conclusione, che il servizio in parola può essere gestito dal comune: A) con il proprio personale e propri mezzi; B) attraverso l’affidamento direttamente (senza gara) a un soggetto terzo non estraneo all’amministrazione ove ricorrano i presupposti dell’in house (controllo analogo, attività prevalente, totalità del capitale in mano pubblica); C) può essere affidato a soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 c.1 del dlgs n. 446/97 solo ed esclusivamente a mezzo di gara nel rispetto dei principi comunitari di cui all’art. 30 del codice. La intervenuta ormai innegabile ascrivibilità del servizio di cui si discute (laddove si ricorra a terzi) all’istituto della concessione, esclude poi l’applicabilità dell’intero codice dei contratti e fa sorgere il problema, nell’ipotesi di concessioni di importo inferiore a 200.000,00, o se possa per il relativo affidamento applicarsi l’art. 125 del codice. Anche tale aspetto, tuttavia, oggi appare assolutamente marginale (al pari della questione sulla natura economica del servizio) considerata difatti la sostanziale identità di regime statuita dall’art. 30 e art. 125 citati.


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