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Non sanzionato il tassista che si spinge fuori comune
CASSAZIONE

Fonte: Italia Oggi

La Cassazione apre i confini al servizio Taxi. Infatti non sono soggetti a sanzione amministrativa se, su chiamata del cliente nel comune di competenza e di rilascio della licenza, lo vanno a prelevare e iniziano la corsa in un altro comune. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 22296 del 2 novembre 2010, ha respinto il ricorso del comune di Bari che aveva sanzionato un tassista che, su chiamata dei clienti (partita da Taranto) era andato a prelevarli all’aeroporto di Bari, quindi fuori distretto. In sostanza, secondo gli Ermellini, lo sconfinamento è possibile quando il taxi fa scattare il tassametro e viaggia fuori dal suo territorio (esclusivamente) per la chiamata ricevuta. Insomma Piazza Cavour ha confermato la decisione del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione del tassista anche se con motivazioni diverse. La Suprema corte non ha condiviso il ricorso presentato dal comune di Bari e, sposando solo in parte le valutazioni fatte dal magistrato onorario, ha sancito che «secondo la legge il servizio di taxi può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell’utente». Le ragioni consistono in ciò, che il comma 2 dell’art. il della legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) collega il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio con la disgiuntiva ovvero. Che tale congiunzione sia usata proprio in senso disgiuntivo (come sinonimo di «oppure»), e non esplicativo (come sinonimo di «ossia»), è rivelato dall’uso del verbo al plurale («sono effettuati») e confermato dalla considerazione che le norme esplicativo – definitorie sono contenute in altra parte – quella iniziale, artt. da 1 a 3 – della legge in esame. Si tratta, piuttosto, di stabilire cosa debba intendersi per inizio del servizio, ecco il nocciolo della questione. «Per inizio del servizio deve intendersi la messa del taxi a disposizione (al «servizio», appunto) del cliente. Il che comporta, in particolare, l’onerosità e l’esclusività: non può esservi, cioè, inizio del servizio a favore di un cliente se il tratto di strada percorso prima del prelevamento del medesimo è gratuito o se per quel tratto il taxi è occupato da un altro cliente. Non basta, dunque, il semplice fatto che il tassista si sia mosso dalla sua città per ordine del cliente, come invece ha ritenuto il giudice di pace».


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