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Stretta sull'assistenza ai disabili
Le novità del Collegato lavoro. Stop al requisito della convivenza richiesto per la concessione

Fonte: Italia Oggi

Stop alla convivenza con il familiare disabile quale condizione per il diritto ai tre giorni di permesso mensili dal lavoro. Permesso che, tuttavia, va riconosciuto ai dipendenti parenti o affini del disabile entro il secondo e non più il terzo grado. Il terzo grado di parentela resta valido, invece, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni d’età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il diritto ai permessi, infine, non può più essere riconosciuto a più di un dipendente per l’assistenza alla stessa persona. Salvo che si tratti di un figlio con handicap in situazione di gravità, nel qual caso spetta a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. A stabilirlo, tra l’altro, il collegato lavoro attualmente alla registrazione presso la corte dei conti, prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale. I permessi. Le novità riguardano la disciplina dettata dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 sui permessi dal lavoro a favore di chi assista soggetti con handicap. Disciplina che prevede, in particolare, il diritto a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità di fruire, in alternativa al prolungamento a 3 anni dell’astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e, successivamente (al terzo anno), a 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa e retribuiti, anche in maniera continuativa. Il diritto a 3 giorni mensili spetta, inoltre, ai soggetti che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e che gli stessi lavoratori non possono essere trasferiti senza il proprio personale consenso presso un’altra sede. Le novità. Diverse le novità previste dal collegato. In primo luogo, il diritto alla fruizione dei permessi viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso in cui sia parente o affine entro il secondo grado, e non più entro il terzo grado. Il riconoscimento, invece, resta a favore di parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. Ancora viene soppresso il riferimento alla convivenza come condizione per la fruizione dei permessi e il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Se l’assistenza riguarda lo stesso figlio, allora il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Relativamente al diritto alla scelta della sede di lavoro, il collegato sopprime il riferimento alla continuità dell’assistenza e la scelta viene vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore. Per quanto riguarda il diritto ai permessi mensili dopo il terzo anno di vita del bambino, il collegato introduce le seguenti modifiche: dispone che la fruizione dei richiamati permessi sia riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente e in maniera continuativa nell’ambito del mese;che il diritto non è più riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio con handicap. Le comunicazioni. Altra novità riguarda il nuovo obbligo di comunicazione, a carico delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dipartimento della funzione pubblica, di specifici dati relativi ai dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti o di quelli previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e d’età non superiore ai tre anni. La funzione pubblica, con tale informazioni, dovrà provvedere alla costituzione di una specifica banca dati.


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