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Lo scomputo dagli oneri va negoziato con il comune
Le spese - Possibile alleggerire le urbanizzazioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

La bonifica rappresenta spesso il presupposto necessario per il riutilizzo e lo sviluppo di un’area dismessa. Quindi, dal momento che è volta a permettere l’intervento di riqualificazione (oltre che a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini), anche la bonifica è un intervento di interesse generale, assimilabile alle opere di urbanizzazione. A conferma, basti considerare che, ogni qualvolta non sia individuabile il responsabile della contaminazione (obbligato principale ai sensi del Dlgs 152/2006), l’onere di intervenire ricade sulla pubblica amministrazione, a cui, quindi, compete l’intervento di ripristino ambientale. Non stupisce, perciò, che l’articolo 16 del Dpr 380/2001 includa espressamente tra le opere di urbanizzazione secondaria anche «le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (?) alla bonifica di aree inquinate», inserendo tali interventi nella categoria delle attrezzature sanitarie. Di conseguenza, il developer che non sia responsabile della contaminazione, quando procede con la bonifica, si sostituisce alla Pa nell’esecuzione di un’opera che sarebbe di competenza di quest’ultima. Ecco perché questo intervento “sostitutivo” relativo a un’opera equiparata a una urbanizzazione secondaria, dovrebbe dare diritto allo scomputo dei relativi costi dagli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, lo scomputo di questi costi non viene quasi mai considerato dalle amministrazioni, per due ordini di ragioni: e gli oneri rappresentano una delle maggiori entrate per le casse comunali e, quindi, si tende a disincentivare il più possibile il ricorso allo scomputo; r risulta difficile bilanciare il diritto allo scomputo con la possibilità per il comune di rivalersi sull’area bonificata nel caso di intervento d’ufficio. Infatti, gravando l’area con un onere reale ? come previsto dall’articolo 253 del Dlgs 152/2006 ? il comune può “rientrare” almeno in parte dei costi sostenuti per la bonifica. Rispetto al primo punto, bisognerebbe ricordare che ? se la riqualificazione delle aree dismesse è un obiettivo di interesse generale ? lo scomputo potrebbe essere un utile strumento per incentivare questi interventi. Rispetto al secondo punto, invece, occorre trovare un bilanciamento tra il diritto della Pa di rivalersi sull’area bonificata e il diritto del privato non colpevole di scomputare i lavori di interesse generale eseguiti in sostituzione dell’am-ministrazione. Questo bilanciamento non è facile, ma alcune regioni come ad esempio la Lombardia ? proprio nell’ottica di favorire il recupero di aree dismesse ? hanno individuato alcuni criteri attraverso cui attuarlo: e il soggetto che procede alla bonifica non deve essere responsabile della contaminazione e non doveva essere a conoscenza della contaminazione quando ha acquistato l’area oppure, al momento dell’acquisto, non doveva sussistere alcun obbligo di bonifica (costituirebbero, invece, eccezione a tale regola, i siti acquistati da una procedura fallimentare, concorsuale e/o esecutiva); r una volta verificati i presupposti indicati al punto 1), lo scomputo non deve necessariamente essere integrale, ma può essere concesso anche solo in quota parte (ad esempio al 50% per i siti di interesse nazionale), così che ci sia più flessibilità nel trovare un punto di equilibrio. È agendo in base a questi presupposti che i privati e i comuni possono individuare il giusto compromesso per lo scomputo di quota parte dei costi di bonifica.


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