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In Veneto acconti sospesi solo con danni certificati
Adempimenti. Tremonti e Sacconi valuteranno dopo l'elenco fornito da Zaia

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ordinanza Veneto pronta, i soldi ci sono, il meccanismo per distribuirli anche, mancano però le sospensioni immediate degli adempimenti fiscali e contributivi che nelle altre regioni erano definite in dettaglio con questo strumento legislativo. Le richieste del presidente Luca Zaia per lasciare in Veneto il denaro dell’acconto è stato così ignorato. Nell’ordinanza n. 3906 (questo il numero assegnato alla bozza, ieri alla firma, che pubblichiamo qui a fianco) è contenuta anzitutto la nomina di Zaia a commissario delegato all’emergenza (con poteri per derogare a una selva di norme e anche ai piani urbanistici). I primi compiti sono quelli di distribuire i 300 milioni messi a disposizione (ma potrà attingere dai fondi regionali): sino a 30mila euro per coprire il 75% delle spese necessarie per il ripristino di ogni singola casa; chi ha avuto l’ordinanza di sgombero potrà ottenere sino a 400 euro mensili e 5mila euro per traslochi e depositi di mobili; verrà rimborsato anche il 75% dei beni mobili del valore di almeno mille euro. Per le imprese, il commissario eroga sino al 75% dei danni agli impianti e il 30% delle materie prime danneggiate. Le rate di mutui e prestiti sono sospese, per i residenti nei comuni interessati dal-l’alluvione, sino al 30 giugno 2011. L’elenco delle imprese che hanno bloccato l’attività e subito l’ordinanza di sgombero, e dei cittadini evacuati, è già stato fornito dai comuni alla regione. Ma per conoscere i termini e gli effetti delle sospensioni fiscali e contributive occorrerà attendere un nuovo provvedimento. L’articolo 11 dell’ordinanza dispone infatti che, per fornire i necessari elementi istruttori al ministero dell’economia e delle finanze e al ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il commissario delegato, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ordinanza 3906, predispone l’elenco delle imprese che, a seguito dell’esondazione dei fiumi, hanno subito il fermo dell’attività economica e sono state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale. Si può sperare che i ministeri interessati definiscano in fretta la portata della sospensione, anche perché le scadenze fiscali e contributive sono tante, a partire dall’acconto fiscale di fine novembre. È per ora più concreta la norma di favore contenuta nell’articolo 12 dell’ordinanza. Stabilisce che nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati dal commissario delegato, nonché delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista, che rientra nell’elenco in preparazione di competenza del commissario delegato, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza dal 31 ottobre 2010 fino al 30 giungo 2011. Nello stesso periodo si dovranno comunque presentare ai centri per l’impiego i moduli informatici, modello “unificato URG” di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto del 30 ottobre 2007, del ministro del lavoro, di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.


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