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Opere, il regolamento alla prova
Nuovi obblighi per imprese e pubbliche amministrazioni nella disciplina attuativa del Codice appalti

Fonte: Il Sole 24 Ore Sud

Su queste stesse pagine si è già avuto modo di rilevare come l’iter di approvazione delle disposizioni attuative al Codice dei contratti sembra finalmente essere giunto al termine, con l’apposizione della firma del capo dello stato al testo, che ora attende solo di essere promulgato. Analogamente, si è più volte dato atto delle principali modifiche introdotte dalle disposizioni al sistema di qualificazione; in questa sede si cercherà di fornire una panoramica delle disposizioni attinenti le procedure di gara e l’esecuzione delle opere. Le disposizioni comuni. Il testo regolamentare si apre con le disposizioni comuni, volte a disciplinare principalmente la materia della regolarità contributiva. In particolare, gli artt. 4 e 5, prevedono espressamente il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 4) e retributiva (art. 5) dell’esecutore o del subappaltatore. Le prima disposizione, in sostanza, attribuisce all’amministrazione aggiudicatrice il potere-dovere di provvedere direttamente al pagamento degli arretrati contributivi mediante distrazione delle relative somme dal certificato di pagamento. Quanto alle retribuzioni, la lettera della disposizione in esame sembra invece limitarsi a prevedere la semplice possibilità di intervento sostitutivo in caso di perdurante inadempimento del datore di lavoro oltre il termine concesso dalla stazione appaltante medesima per provvedervi. Si rileva, inoltre, che qualora il datore di lavoro opponga alla richiesta di adempimento dell’ente formali contestazioni presuntivamente giustificanti il mancato o il parziale pagamento della retribuzione al dipendente, il soggetto pubblico è tenuto ad inoltrare la pratica alla direzione provinciale del lavoro. Il successivo art. 6 disciplina poi l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte della stazione appaltante; per quanto di interesse in questa sede, si segnala che il comma 8 prescrive l’obbligo del responsabile del procedimento, in caso di Durc irregolare per due volte consecutive, di proporre la risoluzione del contratto. Le disposizioni comuni si chiudono poi con il dettato degli artt. 7 e 8, disciplinanti il sito informatico presso l’osservatorio ed il casellario informatico. Disposizioni specifiche in materia di selezione delle offerte e di garanzie. Il regolamento (art. 107) introduce, anzitutto, l’obbligo di indicazione nella certificazione camerale delle categorie di opere generali e specializzate, nonché delle relative classifiche per le quali l’impresa ha ottenuto l’attestazione Soa. Quanto ai criteri di selezione delle offerte, il testo regolamentare dedica l’art. 120 al caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, la norma in esame, prescrive espressamente che in caso di appalto di lavori «i fattori ponderali da assegnare ai peso o punteggi attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere inferiori a 65». Viene poi normato il caso, che ha spesso costituito motivo di illegittimità delle procedure di gara, di ricorso ai commissari esterni. La disposizione prevede che la carenza di organico di personale idoneo a fungere da membro di commissione venga accertata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dalla dirigenza della struttura; inoltre si prescrive l’obbligo di indicare, nell’atto di nomina del commissario esterno, il termine ultimo per l’espletamento dell’incarico, che può essere prorogato solo una volta per giustificati motivi. In tema di garanzie fideiussorie, la fonte regolamentare prescrive, quali requisiti indefettibili, il rilascio della garanzia (solo) da parte di istituti bancari, imprese di assicurazioni autorizzate ad operare nel ramo cui si riferisce la garanzia stessa, od intermediari finanziari iscritti nell’albo speciale previsto dal dlgs 1 settembre 1993 n. 385, e la conformità della garanzia allo schema approvato con decreto ministeriale. Per i lavori superiori a 75 milioni di euro, viene istituito un sistema di garanzia globale di esecuzione (ai sensi dell’art. 129 comma 3 del Codice). Tale garanzia deve essere presentata dall’aggiudicatario entro i trenta giorni successivi dall’avvenuta aggiudicazione, e deve essere conforme al modello previsto dal regolamento medesimo (Allegato H): il mancato ottemperamento a tale prescrizione comporta l’automatica decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al secondo classificato. La garanzia deve contenere l’indicazione di almeno due sostituti in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall’avviso di gara. La verifica della regolarità della garanzia globale di esecuzione, e la conformità dei suoi contenuti alle prescrizioni di legge, deve avvenire prima della stipula del contratto. In particolare, la garanzia deve prevedere tanto l’obbligo proprio dell’art. 113 del Codice (e cioè di pagare alla stazione appaltante quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva), che l’obbligo di subentro volto ad assicurare al soggetto aggiudicatore il completamento delle opere da parte del sostituto in caso di risoluzione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice, ovvero in caso di suo fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale. Le norme successive disciplinano infine le modalità di concreta operatività delle suddette garanzie. Il contratto e la fase di esecuzione. A mente dell’art. 142 del regolamento, in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto (Sal, stato avanzamento lavoro) oltre i termini previsti dal regolamento medesimo, sono dovuti gli interessi legali e moratori previsti dall’art. 133 comma 1 del Codice. Analogamente, sono dovuti gli interessi in caso di ritardato pagamento del saldo oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L’art. 143 prevede che il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi ad acconti non può superare i 45 giorni dalla maturazione del relativo Sal, e il pagamento deve seguire entro i trenta giorni successivi. Similmente, il pagamento del saldo, e lo svincolo della garanzia fideiussoria, deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio delle certificazioni sopra richiamate. Significativamente, il comma 3 prevede espressamente che il contratto o il capitolato possano prevedere termini di pagamento diversi, purché inferiori, dovendosi dunque escludere una deroga in peius. L’art. 144 disciplina quindi la misura degli interessi dovuti. A mente del comma 1, in caso di ritardata emissione del certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme maturate; in caso di ritardo superiore ai sessanta giorni, dal giorno successivo decorreranno gli interessi di mora. Speculare disposizione prevede il comma 2 nel caso di ritardo nella materiale erogazione del pagamento in acconto, e il comma 3 per le somme dovute a saldo. Il Regolamento prescrive poi (art. 145) che il contratto indichi l’ammontare e le modalità di applicazione delle penali per il ritardato pagamento; il comma 9, recependo il disposto dell’art. 23 dm 19 aprile 2000 n. 145, stabilisce che è ammessa la previsione di un premio, da calcolarsi secondo le modalità previste per il calcolo della penale, per ogni giorno di anticipo sulla ultimazione dei lavori. L’art. 160, nel disciplinare la sospensione illegittima, prevede una presunzione di illegittimità delle sospensioni operate dalla stazione appaltante «per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 159». In particolare, la sospensione dei lavori è consentita in caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione dei lavori a regola d’arte. Tra le circostanze speciali, la legge espressamente prevede la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 comma 1 del Codice, sempreché, per le circostanze di cui alle lettere c) (presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale) e d) (casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile), gli stessi non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In caso di sospensione illegittima, all’esecutore spetta il risarcimento del danno per spese generali infruttifere, lesione dell’utile e mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte, determinato secondo le prescrizioni del comma 2 dell’art. 160 del regolamento. Di particolare interesse appare poi la disposizione di cui all’art. 196 del regolamento, «disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori». La norma, in particolare, prescrive che «le casse edili [_] verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva [?]». Conclusioni. Nel testo che precede si è dato atto delle disposizioni ritenute maggiormente significative contenute nel regolamento attuativo. Naturalmente, il testo è ben più ampio, contando ben 359 articoli, oltre agli allegati, e per ovvie ragioni non è possibile una disamina di dettaglio di ciascuno di essi. Ad ogni buon conto, sebbene alcune disposizioni siano ripetitive delle equivalenti norme previgenti, altre sono destinate a dare al Codice quel contenuto oggi mancante, e che dovrebbe consentire la piena operatività del sistema voluto nel 2006. Naturalmente, è oggi impossibile stabilire a priori l’impatto sulla prassi del nuovo regolamento, come sarebbe utopistico ritenere che lo stesso riuscirà in un sol colpo a risolvere tutti i problemi del settore. Nel bene e nel male, solo la concreta pratica futura, nonché le pronunce giurisprudenziali e gli interventi dell’Autorità nel nuovo panorama legislativo, potranno dare la misura dell’incisività dell’intervento normativo in questa sede esaminato.


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