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Montagna, accesso limitato
Nelle comunità montane le prerogative sono ridotte rispetto ai municipi

Fonte: Italia Oggi

Qual è la natura giuridica dell’ente Comunità montana? I consiglieri comunali possono esercitare il diritto di accesso agli atti dell’ente stesso a norma dell’art. 43 del dlgs 267/2000? Le comunità montane vengono definite «un caso speciale di unioni di comuni», create per la valorizzazione delle zone montane, in linea con la previsione dell’art. 27 del Testo unico 267/2000 che recita «Le comunità montane sono Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali». In giurisprudenza è ormai consolidato il principio in virtù del quale il consigliere comunale (o provinciale) ha un diritto «ampio» di accedere agli atti dell’ente di appartenenza in ragione della specificità della sua funzione. Per converso il consigliere ? sia di maggioranza che di minoranza ? di un comune aderente a una comunità montana risulta carente di legittimazione diretta all’accesso ai documenti amministrativi di quest’ultima; dal momento, infatti, che la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i consiglieri dei comuni che di essa fanno parte non sono titolari di alcun munus pubblico nei confronti della medesima. Ciò non esclude, comunque, che il consigliere comunale possa proporre richiesta nei confronti del comune di appartenenza, il quale autonomamente valuterà in ordine all’accoglibilità o meno della richiesta, tenendo presente, naturalmente, il limite che debba trattarsi di documenti effettivamente formati o detenuti stabilmente da tale amministrazione. Tuttavia, poiché negli organi della comunità i comuni hanno loro rappresentanti, titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, i consiglieri di ciascun comune hanno diritto di ricevere, dai rispettivi rappresentanti in seno alla comunità montana, le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune. COMUNITÀ MONTANE, MOZIONE DI SFIDUCIA – È applicabile l’art. 52 del Tuel che disciplina la presentazione della mozione di sfiducia, al presidente della Comunità montana, in assenza di una previsione statutaria? L’istituto della mozione di sfiducia è regolato dall’art. 52 Tuel specificatamente per sindaco e presidente della provincia, pertanto non è estensibile al presidente della comunità montana. In assenza di una norma statutaria della comunità montana, che dovrà tener conto delle diverse modalità elettive del presidente e dell’organo esecutivo, e disciplinare termini e modalità di applicazione, la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della comunità montana, come configurata in linea generale, non appare applicabile. INCOMPATIBILITÀ – Sussiste una causa di ineleggibilità nel caso in cui il neoeletto sindaco di un comune ricopra anche la carica di consigliere provinciale e quella di consigliere di una unione di comuni? L’ art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. Si tratta di un’ ipotesi di ineleggibilità che si pone fra enti omologhi e non, come nella fattispecie in questione, tra enti diversi (comune e provincia). Analogamente, anche l’art. 65 del medesimo decreto legislativo prevede l’incompatibilità tra cariche ricoperte tra enti omologhi. Relativamente, poi, al caso del sindaco che ricopra anche la carica di consigliere di un’ Unione di Comuni, il Tuel non individua, nella coesistenza delle due specifiche cariche, un’ipotesi di ineleggibilità. Anzi, l’art. 32, comma 3, del medesimo Testo unico dispone che lo statuto delle Unioni di comuni «deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze». In mancanza di espressa previsione, la causa ostativa all’espletamento del mandato deve, quindi, ritenersi insussistente, in quanto le disposizioni richiamate, incidendo sul diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di ricorso all’analogia.


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