MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Ok all'appalto anche se il Durc è incompleto
Sentenza del Consiglio di Stato

Fonte: Italia Oggi

Legittima l’aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un Durc incompleto in quanto mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale; la stazione appaltante non ha margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di un Durc. È quanto afferma il Consiglio di stato (sezione quinta) nella sentenza n. 83 dell’11 gennaio 2011 rispetto a una questione che nasceva dall’impugnazione di una aggiudicazione di un appalto pubblico a favore di una impresa che aveva presentato un Durc ritenuto idoneo a comprovare la propria regolarità contributiva. Il provvedimento era stato infatti rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e in assenza di una pronuncia del locale Ufficio Inps per la parte di competenza. In primo grado il Tar non aveva condiviso la censura osservando che la circostanza non poteva produrre l’invalidità della procedura in quanto l’Amministrazione avrebbe comunque svolto ulteriori controlli della regolarità contributiva in sede di stipula del contratto e, quindi, l’emissione del certificato prima dello spirare dei 30 giorni non comportava alcun elemento di illegittimità. I giudici di Palazzo Spada confermano la sentenza di merito di prima istanza ricostruendo anche natura e finalità del documento che è alla base dell’accertamento della regolarità contributiva del concorrente nelle gare di appalto. Il Consiglio di stato, preliminarmente, pur avendo accertato che il provvedimento era stato emesso due giorni prima dei trenta giorni necessari alla formazione del silenzio assenso, afferma che in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe potuto procedere direttamente all’esclusione del concorrente. La sentenza ribadisce, in particolare, che «il dato normativo e giurisprudenziale rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara». Dal momento che l’aggiudicatario aveva comunque presentato un Durc in corso di validità, i giudici precisano che la stazione appaltante bene ha fatto a non escludere il concorrente che aveva presentato un Durc in corso di validità, dal quale non emergeva alcuna inadempienza agli obblighi di legge. Secondo la giurisprudenza, infatti, il Durc, anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, «assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale e aventi carattere meramente dichiarativo». Sul silenzio assenso la sentenza afferma che l’emissione di un d.u.r.c incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio «non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso». I giudici motivano la legittimità dell’operato della stazione appaltante anche con riguardo alla tutela della posizione del concorrente che, avendo tempestivamente richiesto il Durc e vedendosi rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto (a causa dell’inerzia dell’Inps locale) «non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda».


www.lagazzettadeglientilocali.it