MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Solo valutatori doc
La figura costituisce un alter ego tecnico del sindaco

Il capo di gabinetto non può far parte dell’Organismo indipendente di valutazione. Tra gli enti locali che hanno deciso di applicare, per quanto non obbligati, l’articolo 14 della legge Brunetta (dlgs 150/2009) si è ingenerata notevole confusione in merito ai soggetti che possono essere incaricati nell’organismo medesimo. Alla situazione di incertezza ha certamente contribuito anche la Civit, la quale ha ripetutamente ritenuto impossibile la partecipazione agli Oiv dei segretari comunali, considerandoli carenti del requisito dell’indipendenza. Essa sarebbe esclusa dalla derivazione diretta dell’incarico del segretario comunale dal sindaco o dal presidente della provincia. A maggior ragione, il direttore generale non potrebbe essere parte dell’Oiv, anche perché la Civit ha rilevato problemi di conflitto di interessi tra valutatore e valutato, posto che l’Oiv dovrebbe anche valutare i risultati del segretario e del direttore. Le tesi esposte dalla Civit sono tutt’altro che persuasive, con riferimento al segretario comunale in particolare. Infatti, la circostanza che detto funzionario sia incaricato dal sindaco non ne compromette per nulla l’indipendenza. Basti considerare che il segretario dipende solo funzionalmente dal sindaco, poiché conduce il proprio rapporto di lavoro con il ministero dell’interno. Non altrettanto può dirsi per il direttore generale, figura eventuale e non obbligatoria come il segretario, che deve integralmente all’organo di governo l’insorgere del proprio ruolo e delle proprie funzioni, tanto da essere chiamato espressamente dall’articolo 108, comma 1, del dlgs 267/2000 ad «attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia». La connessione tra direttore generale e organi di governo è strettissima, tanto che, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia negato la sua configurazione quale organo politico, nei comuni di grandi dimensioni spessissimo il direttore generale funziona da assessore aggiunto e l’incaricato ha un’evidentissima carriera politica alle sue spalle. Se, allora, è da escludere per il direttore generale la possibilità astratta stessa di far parte dell’Oiv, a maggior ragione è in totale contrasto con il requisito di indipendenza l’incarico del capo di gabinetto, all’interno del-l’Organismo. La figura del capo di gabinetto, infatti, da un lato non solo è eventuale, ma non è nemmeno espressamente prevista dalla legge, essendo rimessa totalmente all’autonomia organizzativa dell’ente. La funzione del capo di gabinetto del sindaco non può che essere analoga a quella delle simili figure previste nell’ordinamento dei ministeri. Ha, dunque, prevalentemente il compito di definire e dirigere gli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo, fare da raccordo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle gestionali, nel rispetto dell’autonomia dei dirigenti, e supportare l’organo di governo nello svolgimento delle proprie specifiche funzioni strettamente politiche. Non vi è dubbio alcuno, dunque, che si tratti di una figura legata strettissimamente al sindaco, del quale costituisce un alter ego tecnico, ma anche politico. Il capo di gabinetto viene istituto negli enti locali sulla base dell’articolo 90 del dlgs 267/2000, ai sensi del quale «il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge». Il capo di gabinetto, dunque, da un lato collabora con gli organi politici solo per supportarli nell’esercizio delle funzioni di controllo che la legge assegni alla loro competenza: e tra queste non rientra assolutamente la funzione di valutazione. Dall’altro, l’articolo 90 esplicita una dipendenza diretta da sindaco, presidente della provincia, giunta o singolo assessore: basta questo da solo per escludere in radice l’indipendenza, richiesta dall’articolo 14, comma 8, del dlgs 150/2009, la quale non è assicurata dalla mera circostanza che l’incaricato nell’Oiv non conduca da almeno tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. L’indipendenza implica l’assoluta assenza di un collegamento sia gerarchico, sia funzionale, e richiede anche l’assenza di un rapporto fiduciario o di condivisione politica. Nessuno di questi elementi caratterizzano il capo di gabinetto, la cui presenza nell’Oiv non può che inficiarne gravemente l’indipendenza e la stessa legittimità dei provvedimenti adottati.


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