MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Censimento difficile per le public relations
I  BILANCI DEI COMUNI - Istruzioni per l'uso/Il personale/I VINCOLI. Convegni

Tutti i soggetti pubblici possono sostenere dal 2011 spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza in misura non superiore al 20% rispetto al 2009. Il taglio previsto dall’articolo 6, comma 8 del Dl 78/2010 è assai drastico e, sommato al divieto di sponsorizzazione, limita drasticamente lo svolgimento di attività che non hanno un carattere essenziale per le Pa, ma rischia di tagliare anche tutte le iniziative che gli enti locali assumono per rendere più vivibili le città, in particolare durante il periodo estivo. O, per meglio dire, stimola i comuni e le altre Pa a cercare finanziamenti e sostegni da parte dei privati per la realizzazione di queste iniziative. Si deve infatti rimarcare che la formula usata dal legislatore è assai ampia e sembra comprendere tutte le iniziative che hanno una rilevanza esterna, compresi gli spettacoli, e sembra comprendere sia gli oneri sostenuti direttamente sia l’erogazione di contributi a privati ed altre Pa. Le singole amministrazioni devono, in primo luogo, censire in modo preciso la spesa del 2009, con riferimento, a parere di chi scrive, a quella di competenza e non alle effettive erogazioni. Si suggerisce di assumere come base la competenza sia per l’assenza di un riferimento legislativo alla cassa sia per coerenza con lo stesso metodo che le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno deciso di applicare per le collaborazioni. Questa operazione può risultare in molti casi assai complessa, vista la mancanza per numerose voci di specifici capitoli del bilancio e la necessità di operare alcune distinzioni all’interno di quelle esistenti. Ad esempio, vanno sicuramente escluse la spesa per le pubblicità obbligatorie, intendendo come tali quelle sostenute per la pubblicazione di avvisi sulle gare, nonché tutte quelle informazioni che specifiche norme impongono di diffondere. Ovviamente se la spesa di competenza del 2009 era assai bassa o, per circostanze eccezionali, era assente, le amministrazioni non possono in alcun modo decidere di assumere come base di riferimento un arco temporale diverso. La disposizione consente alle singole amministrazioni di calcolare il tetto di spesa non solo per le singole componenti, ma anche in modo complessivo. Cioè di operare il taglio non in modo proporzionale sulle singole voci, ma sul loro complesso: ad esempio spendere più del 20% del 2009 sulla pubblicità, ma tagliare di più la spesa per le relazioni pubbliche.


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