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I permessi di cura sono «nominativi»
Congedi - Il riconoscimento per assistere i disabili è limitato a un beneficiario

I permessi per assistere un familiare disabile possono essere fruiti da un solo beneficiario, salvo che si tratti di figli con disabilità grave. In questo caso i genitori possono utilizzare, alternativamente, i tre giorni mensili previsti dall’articolo 33 della legge 104/92. Con la circolare 45 di ieri l’Inps entra nel merito di alcune delle modifiche introdotte dall’articolo 24 del collegato lavoro (legge 183/2010). Il provvedimento ha circoscritto l’ambito di applicazione dei permessi per l’assistenza di persone in situazione di disabilità grave, restringendo al secondo grado il vincolo di parentela o affinità che consente di beneficiare di questi permessi. Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere. Il diritto a beneficiare dei permessi per assistere familiari o affini di terzo grado permane quando il coniuge o i genitori della persona da assistere siano deceduti o mancanti, abbiano compiuto i 65 anni dì età, o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. Per genitore o coniuge mancante si deve intendere non solo una situazione di assenza naturale o giuridica, come il caso del genitore “solo”, ma anche condizioni a tale stato assimilabili, quali divorzio, separazione legale, abbandono, purché certificate dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Queste diverse ipotesi possono coesistere: per esempio il parente o affine di terzo grado potrebbe avere diritto ai permessi quando uno dei genitori della persona da assistere sia invalido, l’altro abbia compiuto 65 anni e manchi il coniuge. Per l’assistenza del figlio di età inferiore ai tre anni in condizione di disabilità grave, i genitori possono scegliere di fruire, dopo aver utilizzato il congedo di maternità e il congedo parentale ordinario, alternativamente del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, oppure di due ore di permesso giornaliero, o di tre giorni interi di permesso al mese. Per gli altri familiari o affini con grave disabilità il dipendente può chiedere di fruire di tre giorni di permesso al mese o di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore a un’ora. Precisa l’Inps che, in caso di rapporto a tempo parziale, i permessi fruiti nella modalità oraria spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero. La scelta delle modalità di fruizione va comunicata all’inizio di ciascun mese, non essendo possibile fruirne in modo misto. Ricorrendone le condizioni, un dipendente può assistere più persone in situazione di disabilità grave, fruendo dei permessi anche in maniera cumulativa. Anche un lavoratore in situazione di disabilità grave può assistere un altro soggetto che si trovi nella stessa condizione, fruendo dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste. I permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se fruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera giornata, danno diritto all’attribuzione.


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