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Sbloccate le addizionali Irpef
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore arriverà il regolamento. Altrimenti gli enti faranno da sé

Sbloccato il potere di deliberare le aliquote dell’addizionale Irpef per i soli comuni che non l’hanno istituita o per quelli che hanno applicato un’aliquota inferiore allo 0,4%. In questi casi l’addizionale per i primi due anni non può essere superiore allo 0,4%, e, comunque, non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. La graduale eliminazione del blocco decorre dal 2011. Il meccanismo ideato dal legislatore è quello di lasciare che sia un regolamento di delegificazione, da adottare entro 60 giorni, a disciplinare la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire il tributo. Nel caso in cui entro il suddetto termine, il decreto non venga emanato i comuni potranno fare da sé. L’ultima parte della norma specifica che le deliberazioni adottate per l’anno 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell’acconto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 1, comma 4, del dlgs n. 360 del 1998, che disciplina il tributo. Infatti le deliberazioni per l’anno in corso devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e cioè entro il 31 marzo 2011, mentre ai fini dell’acconto la norma richiamata non può essere oggettivamente applicata giacché richiede espressamente che «ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento». Pertanto per il conteggio dell’acconto sarà necessario prendere come elemento di calcolo l’aliquota dell’anno precedente. Si ricorda che l’acconto è stabilito «nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente». Particolare interesse assume la lettura della relazione illustrativa al provvedimento che chiarisce alcuni aspetti di non poco rilievo. Viene precisato, infatti, che i comuni che rientrano nello sblocco possono esercitare non solo le facoltà espressamente previste dall’art. 5 ma anche modificare le soglie di esenzione, che i comuni possono deliberare ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del dlgs n. 360 del 1998 «in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali». La norma «non incide in alcun modo sul cosiddetto blocco, per l’anno 2010, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui alle norme innanzi citate. Infatti, la graduale eliminazione del blocco può decorrere solo dal 2011». Altre norme sull’addizionale comunale all’Irpef si ritrovano nell’art. 14 che al comma 8, introduce disposizioni che impattano sulla disciplina del tributo. Si ricorda, innanzitutto, che in base al dlgs n. 360/1998 l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it. Al fine di eliminare alcuni inconvenienti operativi che spesso derivano dall’inerzia dei comuni nell’inviare la relativa deliberazione al Mef per la pubblicazione sul sito e che hanno reso la vita difficile ai sostituti di imposta, l’art. 14 che al comma 8, stabilisce che a decorrere dall’anno 2011 le delibere di variazione dell’addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce. Anche per l’art. 14 specifico interesse riveste la relazione illustrativa, dove si legge che «la disposizione in esame non incide neppure sui termini di approvazione delle deliberazioni stesse che, ovviamente, dovevano essere state già adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato al 30 giugno 2010». La norma, transitoria, prevede che le delibere relative all’anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d’imposta se la pubblicazione sul sito avviene entro il 31 marzo 2011. E da quest’anno, ha annunciato ieri l’Agenzia delle entrate, l’elenco dei codici catastali dei comuni e le aliquote delle loro addizionali saranno disponibili solo su internet.


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