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Competenza divisa fra tribunale e giudice di pace
Il fronte fiscale

L’amministrazione finanziaria quando cagiona un danno al contribuente deve risarcirlo: se per qualsivoglia ragione, il contribuente è costretto a ricorrere a seguito di un atto impositivo per il quale, in precedenza, ne era stata evidenziata l’illegittimità e/o l’infondatezza, il fisco deve pagare i danni arrecati. Sul punto ormai la Cassazione è pressoché univoca (sentenze 5120/2011, 689/2010, 13801/2004) I casi che possono verificarsi sono diversi, si tratta di norma di ipotesi in cui il contribuente è costretto a ricorrere, o comunque a sostenere spese per contrastare una pretesa impositiva palesemente infondata, nonostante la sua richiesta di annullare l’atto mediante autotutela. I più frequenti, tuttavia, sono due: – il contribuente riceve un avviso di accertamento e, rilevando l’infondatezza o l’illegittimità del medesimo ne chiede l’annullamento in via di autotutela. L’ufficio ignora o rifiuta tale richiesta con la conseguenza che il contribuente è costretto a impugnare l’atto. Al termine del contenzioso il giudice dà ragione al contribuente ma non condanna alle spese l’amministrazione; – il secondo caso è analogo al precedente con la sola variante che l’ufficio, una volta che si è visto notificare il ricorso, chiede al giudice tributario la cessazione della materia del contendere, e anche in queste ipotesi normalmente le spese vengono compensate. Una volta ottenuta la sentenza di accoglimento del ricorso (senza condanna alle spese per l’amministrazione) occorrerà verificare se per quella vicenda il contribuente si era fattivamente adoperato per evitare di proporre ricorso invocando l’annullamento dell’atto. In base al danno che si ritiene di aver subito (rappresentato di norma dalle spese sostenute per la difesa e da eventuali ulteriori somme d’altro genere per la proposizione del ricorso), il contribuente dovrà rivolgersi al giudice di pace (fino a 5mila euro) ovvero al tribunale (oltre i 5mila euro). Il soggetto da citare in giudizio per la richiesta di risarcimento, è di norma l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo. Potrebbe, peraltro, verificarsi che lo stesso ufficio, chiamato in causa, eccepisca il difetto di legittimazione passiva ritenendo competente la Direzione generale dell’agenzia delle Entrate. Sul punto la Cassazione (sentenza 698/2010) ha ritenuto superato l’orientamento in base al quale gli uffici periferici sono legittimati a intervenire solo nei giudizi promossi davanti alle commissioni tributarie. Infatti, a seguito delle istituzioni delle Agenzie, gli uffici, quali organi dell’Agenzia stessa, ne hanno la piena rappresentanza con concorrente con quella dell’ente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario, in relazione ai rapporti sorti dagli atti compiuti dall’ufficio periferico. Di norma l’Ufficio, citato in giudizio, eccepisce che l’annullamento in autotutela, richiesto e non emesso, non rappresenta un obbligo e quindi non è configurabile alcuna colpa in capo all’amministrazione non essendo previsto alcun termine per procedervi. Secondo la Suprema Corte, invece, nel caso in cui l’autotutela non venga tempestivamente adottata, al punto da costringere il privato a proporre ricorso per l’annullamento dell’atto, la responsabilità della amministrazione permane ed è innegabile.


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