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Limiti di velocità sempre visibili
Sentenza su immissioni da strada laterale

L’autista che si immette da una laterale in una strada statale sottoposta a controllo elettronico della velocità ha diritto a essere informato con ripetizione dell’avviso autovelox anche dopo l’incrocio. In caso contrario la multa non vale per violazione delle disposizioni sulla pubblicità dei controlli introdotte dal dl 117/2007. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI civ., con l’ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011. Un automobilista incappato nell’autovelox fisso ed automatico posizionato su una strada a grande percorrenza ha proposto ricorso contro una multa evidenziando che nel suo tragitto non ha visto segnali di preavviso del controllo elettronico della velocità in atto. La Cassazione ha accolto questa doglianza evidenziando che neppure dal verbale notificato per posta al trasgressore emerge la regolare pubblicità della postazione autovelox attivata. Dal mese di agosto 2007 i dispositivi per il controllo elettronico della velocità in funzione sulla rete stradale devono essere segnalati con pannelli tradizionali o luminosi, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 117/2007. Per quanto riguarda i segnali tradizionali, sul pannello rettangolare di dimensioni e colori propri del tipo di strada sul quale saranno installati dovrà essere indicata la frase «controllo elettronico della velocità» oppure «rilevamento elettronico della velocità». Nessuna disposizione normativa richiede che i sistemi automatici per il controllo della velocità dei veicoli debbano essere preventivamente segnalati diversamente dalle postazioni mobili presidiate dalla polizia. Attenzione però anche alle distanze regolamentari per i segnali di controllo autovelox. Gli spazi previsti dall’art. 126 del regolamento stradale non hanno nulla a che fare con le distanze di installazione degli avvertimenti autovelox. Queste distanze sono stabilite dall’art. 2 del dm 15 agosto 2007 e non devono mai superare i 4 km dal luogo di effettivo accertamento. Nel caso sottoposto all’esame del collegio l’automobilista non è stato correttamente informato. Provenendo da una strada laterale, specifica infatti la sentenza, nessun cartello ha segnalato che sulla strada statale di percorrenza sarebbe stato attivato un controllo autovelox. In mancanza di una specifica attestazione diversa anche nel corpo del verbale l’accertamento non può pertanto essere ritenuto valido.


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