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Incrocio di date e quote per andare in pensione
Previdenza - A regime le novità introdotte con la manovra d'estate per stabilizzare il sistema

Chi in questo mese matura i requisiti per la pensione dovrà aspettare aprile 2012 (o ottobre 2012 se si tratta di lavoratore autonomo) per ricevere il primo assegno: è l’effetto di una delle innovazioni contenuta nella manovra estiva del 2010, che stanno progressivamente entrando a regime. L’effetto complessivo di queste innovazioni è di allungare il tempo di attesa per il trattamento pensionistico. Le finestre. Quando un lavoratore matura i requisiti pensionistici, non percepisce immediatamente la pensione, ma deve aspettare che decorra un certo periodo di tempo, definito “finestra” pensionistica. La legislazione, in passato, prevedeva un sistema di finestre fisse: il trattamento veniva erogato a partire da un certo mese dell’anno. Con la manovra anticrisi del 2010 la finestra è diventata un periodo minimo che ciascun soggetto deve attendere per fruire della pensione (si parla di finestre “mobili”). I lavoratori dipendenti devono aspettare 12 mesi per ottenere la pensione, che si alzano a 18 mesi per autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri – e parasubordinati. La nuova regola si applica a tutti i trattamenti pensionistici: i trattamenti di vecchiaia (compresi quelli previsti da ordinamenti speciali), di anzianità, le pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione. L’Inps ha chiarito che questi termini si applicano anche alle donne che optano per la pensione di anzianità contributiva e alla pensione supplementare. Esclusioni. Sono escluse dall’applicazione delle finestre mobili solo alcune categorie di lavoratori: i soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2010, il personale della scuola (la decorrenza resta fissata all’inizio dell’anno scolastico), i lavoratori in regime di preavviso alla data del 30 giugno 2010, i soggetti che con l’età perdono il titolo abilitante necessario per svolgere il proprio lavoro (ad esempio, alcune categorie di autisti), i lavoratori in mobilità licenziati sulla base di accordi sindacali (con un tetto massimo di 10mila beneficiari) e, infine, i titolari di prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà di settore, ove esistenti (ad esempio, banche e assicurazione). Pensione di anzianità. La pensione di anzianità si matura secondo il sistema delle cosiddette quote. Il lavoratore deve raggiungere un numero minimo di contributi e un’età anagrafica minima; inoltre, la somma di queste due voci (contributi ed età) non può essere inferiore a una determinata “quota”. Per il 2011, il valore della quota è fissato a 96, per i lavoratori dipendenti, con un’età minima che non può essere inferiore a 60 anni. Per gli autonomi, gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, la quota è fissata a 97, con un minimo di 61 anni di età. Totalizzare e ricongiungere. Chi ha versato contributi presso diverse gestioni deve scegliere se totalizzare o ricongiungere i diversi periodi. La totalizzazione consente di riunire i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta “totalizzati” i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico. La ricongiunzione serve a raggiungere lo stesso risultato (riunire i diversi segmenti della propria vita lavorativa e utilizzarli ai fini pensionistici) ma segue regole diverse; i contributi versati presso i diversi enti previdenziali vengono spostati presso una sola gestione, e questa si occupa di erogare l’intero trattamento pensionistico. La convenienza dell’una o dell’altra operazione può essere valutata solo considerando la situazione personale. La totalizzazione è completamente gratuita, al contrario della ricongiunzione, che è costosa. Tuttavia, la pensione totalizzata viene calcolata con il sistema contributivo, secondo regole particolari e ancora più restrittive rispetto a quelle ordinarie, e quindi dà diritto a un trattamento più basso rispetto a quello che spetterebbe in caso di ricongiunzione. Infine, la totalizzazione può includere solo i periodi di contribuzione con una durata non inferiore a tre anni; i periodi di contribuzione più brevi sono persi. Va poi considerato che le pensioni totalizzate sono assoggettate al meccanismo delle finestre “mobili”, e si applica il termine previsto per le finestre dei lavoratori autonomi o parasubordinati (18 mesi). Gli unici trattamenti totalizzati che sono esclusi dall’applicazione della finestra sono le pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti.


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