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Destinatario assente: notifica da ripetere
Cassazione - Ricorso inammissibile

E’ inammissibile il ricorso in Cassazione nel caso in cui la notifica effettuata a mezzo posta non sia andata a buon fine e la parte interessata non abbia richiesto all’ufficiale giudiziario la riattivazione del procedimento notificatorio. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6587 depositata il 22 marzo che ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto dall’agenzia delle Entrate. Nel caso in questione l’amministrazione ha notificato il ricorso in Cassazione al contribuente a mezzo del servizio postale in base all’articolo 149 del codice di procedura civile. Ha depositato, quindi, un avviso di ricevimento nel quale risultava che il plico non era stato consegnato «per irreperibilità del destinatario». In particolare era stato evidenziato che il contribuente era risultato sconosciuto nel domicilio indicato. L’Agenzia tuttavia, una volta ricevuto questo plico dal servizio postale, non aveva provveduto a richiedere all’ufficiale giudiziario la riattivazione del procedimento notificatorio. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso così proposto inammissibile. Ciò, in applicazione anche del principio affermato dalle Sezioni unite (17352/09) in tema di notificazioni degli atti processuali, secondo cui la notifica dell’atto deve effettuarsi entro un termine perentorio. Tuttavia se essa non si conclude positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento. Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notifica avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, che deve intervenire in un termine ragionevole. A tal fine occorre, secondo la sentenza, tener presente i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Nel caso di specie, la Cassazione non ha ritenuto di potere accogliere l’istanza di rimessione in termini per una nuova notifica del ricorso, non essendovi prova in atti, da parte dell’amministrazione finanziaria, del-l’asserito «notevolissimo ritardo» con il quale l’avviso di ricevimento sarebbe stato restituito alla ricorrente dall’Ufficio notifiche.


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