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L'impresa apre per silenzio-assenso
Attività produttive - Dal 29 marzo procedure informatica allo sportello unico

Avviare nuove attività economiche o modificarne i caratteri sarà più semplice (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Dal 29 marzo diventano operative le misure del Dpr 7 settembre 2010 , n. 160, che cambiano architetture giuridiche e procedure per il rilascio di autorizzazioni e licenze. Da un lato, dunque, si è assistito al completo ribaltamento della logica del silenzio-diniego: la mancata risposta alle istanze dei richiedenti è, ora, assimilabile nella quasi totalità dei casi ad assenso specifico. Dall’altro, la stessa richiesta del rilascio del nulla osta all’attività viaggia su canali più rapidi, precisi ed univoci (quelli telematici, messi a disposizione dal portale impresainungiorno.it. La Dia (dichiarazione di inizio attività) è stata sostituita dalla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, come modificato dall’articolo 4 bis del Dl 78/2010). Chi intende avviare un’attività economica non deve essere espressamente autorizzato a farlo ma – certificando il possesso dei requisiti – segnala semplicemente il fatto (almeno nella maggioranza dei casi) agli enti preposti alla sorveglianza del corretto esercizio dell’attività (soprattutto quelli locali). Più complesso e articolato si presenta, invece, il secondo aspetto, di informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Al riguardo, gli Sportelli unici per le attività produttive (Suap) devono essere messi in rete, mediante l’utilizzo del portale “impresainungiorno”, e devono essere connessi “in tempo reale” con tutte le pubbliche amministrazioni interessate al rilascio di titoli autorizzativi e/o alla vigilanza su specifiche attività. Le novità di fine mese riguardano prevalentemente tali ultimi aspetti della co-mplessiva manovra di semplificazione del “diritto alla libera iniziativa economica”. Tutto ruota – o dovrà farlo – intorno alla piena operatività del portale. È attraverso il portale che occorrerà inviare (mediante procedura telematica) la Scia e l’eventuale documentazione di supporto. Dall’altro “capo” ci sarà lo sportello unico comunale o – nel caso di assenza – la Camera di commercio competente per territorio. Sarà chi riceve l’istanza, eventualmente, a chiamare in causa le altre amministrazioni interessate, che intervengono esclusivamente con l’ausilio delle procedure telematiche. In ogni caso, il Suap assicura una «risposta telematica unica e tempestiva», in nome e per conto di ogni altro ufficio comunale e di tutte le altre amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Si tratta indubbiamente di un onere, soprattutto per i Comuni di più piccola dimensione che, secondo la norma, possono associarsi per garantire il servizio o delegarlo in toto alla Camera di commercio. Con quest’ultima, i Suap dovranno comunque sempre comunicare nel apposito circuito telematico, grazie alla cui esistenza è inammissibile ogni richiesta di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese.


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