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Un «visto» per l'antincendio
Circolare dei vigili del fuoco - Individuate le attività compatibili con la Scia

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che autorizza l’impresa ad aprire i battenti, sarà presentata, dal 29 marzo, online: attraverso gli sportelli telematici comunali (i Suap, 1.759 gli abilitati sinora, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) o attraverso il sistema delle Camera di commercio. Il ministero dell’Interno, dipartimento dei vigili del fuoco, con una circolare firmata ieri dal direttore centrale Fabio Dattilo ha circoscritto le procedure antincendio che rientrano nella Scia. La procedura automatica che abilita l’impresa, dopo la presentazione del fascicolo, a iniziare l’attività è utilizzabile – ribadisce la circolare del dipartimento dei vigili del fuoco – solo «laddove la pubblica amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento delle sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge». Per la prevenzione incendi, dunque, la Scia non si applica per le attività che non hanno specifiche regole tecniche (per la prevenzione) o per le attività che comunque sono caratterizzate da una particolare complessità tecnico-gestionale e per le quali occorre la valutazione diretta dei rischi, più che la verifica della rispondenza dell’attività alla normativa. Sono poi escluse dalla Scia le procedure relative alla progettazione ingegneristica antincendio (decreto ministeriale 9 maggio 2007) e quelle di deroga rispetto alla normativa di prevenzione (articolo 6 del Dpr 37/1998). Le attività soggette a Scia sono dunque elencate nell’allegato alla circolare: gli elaborati tecnici per le attestazioni dei professionisti devono essere conformi ai modelli contenuti nel Dm 4 maggio 1998 (punto b dell’allegato I e II). I vigili del fuoco, ricevuta la documentazione tramite il Suap o la Camera di commercio, avranno 60 giorni per i controlli. La circolare mette in guardia i professionisti dal dichiarare il falso: la denuncia all’autorità giudiziaria sarà accompagnata dalla segnalazione all’Ordine.


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