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Vanno soppressi i consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali
Osservatorio Viminale

Un consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali va ricompreso, per l’attività esercitata, tra i consorzi di funzioni dei quali la legge n. 122/2010 prevede la soppressione? Nel caso di scioglimento, l’attività socio-assistenziale svolta può essere esercitata attraverso una unione di comuni, istituita tra gli stessi enti aderenti al consorzio? L’ art. 31, comma 1, del dlgs n. 267/2000 definisce le attività consortili identificandole nella gestione associata di uno o più servizi e nell’esercizio di funzioni, delimitando l’ambito di operatività dell’istituto consortile e configurando due tipi di consorzi: 1) i consorzi di servizi, ossia quelli che gestiscono attività a rilevanza economica o, sulla base di una precisa opzione statutaria, servizi sociali in forma imprenditoriale; 2) i consorzi di funzioni, che sono quelli che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale o funzioni meramente amministrative e strumentali: per tali tipi di consorzi l’acquisto della personalità giuridica si collega alla sottoscrizione dell’atto costitutivo rappresentato dalla convenzione. In sostanza il consorzio si connota come un ente con capacità imprenditoriale istituito dal-l’ente locale e, quindi, soggetto da esso distinto, dotato di personalità giuridica. I consorzi di funzioni sono, pertanto, quelli previsti e disciplinati dall’art. 31 del Tuel; forme associative, cioè, che non svolgono attività economiche, a cui l’art. 2, comma 186 della legge n. 191 del 2009, intende riferirsi prevedendone la soppressione. Con parere n. 118/2010 la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Campania ha stabilito il principio secondo cui un consorzio di comuni avente ad oggetto finalità di carattere socio-assistenziale, in base alle disposizioni normative contenute nella legge n. 328/2000, non può non essere un consorzio di funzioni e, quindi, assoggettato alla soppressione. Con delibera n. 101 del 30/12/2010, inoltre, la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, nel confermare il precedente parere della sez. Campania, ha altresì, precisato che, nel settore dell’assistenza sociale, il comune è titolare ex lege di attribuzione e delle relative funzioni amministrative, avendo ad oggetto attività che devono essere svolte in favore dei cittadini in stato di bisogno. Pertanto un consorzio, istituito per la gestione dei servizi socio-assistenziali dei comuni, laddove comporti l’esercizio di funzioni amministrative e l’applicazione delle norme sugli enti locali previste dal Tuel, non potrà che rientrare nell’ambito di applicazione della norma in argomento. L’unica eccezione prevista espressamente dal legislatore riguarda, infatti, i Bacini imbriferi montani (Bim) fatti salvi dall’art. 1 del dlgs n. 2/2010, convertito dalla legge n. 42/2010. In merito alla possibilità per i comuni aderenti al consorzio, una volta soppresso, di proseguire la gestione della medesima attività attraverso la forma associativa dell’unione, la questione può trovare soluzione nell’ambito delle disposizioni di cui al dl n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010). Tali norme, emanate con il fine specifico del risparmio e del contenimento della spesa pubblica, hanno infatti introdotto l’obbligo, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, esclusivamente attraverso l’unione o la convenzione, mentre il suddetto esercizio deve ritenersi consentito, anche se non obbligatorio, da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. In quest’ultima ipotesi, rimane all’ente ? come suggerisce la stessa Corte dei conti con la citata delibera n. 101/2010 ? di valutare «alla luce dei noti canoni di efficacia, efficienza, economicità e nel rispetto delle norme, l’opportunità di ogni decisione in merito». Per funzioni fondamentali si intendono quelle elencate all’art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009, che alla lettera f) indica le «funzioni del settore sociale»; in tale ambito sono, pertanto, ricomprese tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche idonee a rimuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà delle persone, secondo la definizione già individuata al riguardo dal decreto legislativo n. 112/1998.


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