MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Busta irregolare: concorrente out
Appalto pubblico all'Aquila

Se il bando prevedeva che il plico e le buste ivi contenute dovessero essere «sigillate», è legittima l’esclusione da una gara d’appalto di una società che ha inserito l’offerta in una busta incollata e solo parzialmente chiusa. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, 10 marzo 2011, n. 1553, che ha precisato la modalità della “sigillatura” delle buste. Il caso riguardava un bando di gara per la progettazione e la realizzazione di edifici nel territorio della città dell’Aquila. Il bando stabiliva che l’offerta dovesse pervenire, a pena di esclusione, in un plico sigillato, all’interno del quale dovevano essere inserite tre buste, tutte sigillate, contenenti: i documenti, l’offerta tecnica e l’offerta economica. La società che aveva presentato l’offerta non aveva sigillato una di queste tre buste, ma l’aveva soltanto incollata, anche in modo incompleto, e per questa ragione era stata esclusa dalla gara. Da qui il ricorso, prima al Tar e poi in appello al Consiglio di Stato, che lo ha respinto, sulla base di questi argomenti: il bando, che costituisce la “legge speciale” della gara, prevedeva a pena di esclusione che il plico e le singole buste fossero “sigillate”; la parola “sigillato” deve essere interpretata nel senso di dotato di una «chiusura ermetica», tale da impedire ogni accesso o rendere evidente ogni tentativo di apertura; nel caso di specie, una busta era stata soltanto incollata e anche in modo parziale; non è stata quindi rispettata la prescrizione del bando, e legittimamente questa società è stata esclusa dalla gara. La sentenza è esatta, perché queste regole formali rispondono all’esigenza di garantire che le buste non siano aperte se non manomettendo in modo visibile la chiusura. Nel corso del processo, la società aveva obiettato che l’incollatura della busta era sufficiente, e lo stesso bando di gara non aveva previsto l’uso della ceralacca. Ma questa obiezione è stata ritenuta fuorviante. Infatti – hanno rilevato i giudici – è vero che il bando non prevedeva l’utilizzo della ceralacca, ma esso prescriveva, a pena di esclusione, che le buste fossero «sigillate», e il sigillo (come si legge nel Dizionario Devoto-Oli, citato nella motivazione della sentenza), è quel «contrassegno che ha la funzione di impedire l’eventuale manomissione o la violazione di una chiusura».

Il principio

01 | OBBLIGO CONFERMATO Secondo il Tar Puglia, nel termine di 20 giorni prima della seduta di approvazione del rendiconto vanno messi a disposizione dei consiglieri comunali il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

02 | 0BBLIGO ESCLUSO Non è necessario rispettare lo stesso termine per gli allegati al rendiconto, vale a dire la relazione dell’organo esecutivo, la relazione dei revisori dei conti, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.


www.lagazzettadeglientilocali.it