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La prova dell'estraneità esonera il Comune
Responsabile solo il dipendente

I Comuni non devono rimborsare ai privati i danni, provocati da propri dipendenti, conseguenti ai ritardi con cui hanno dato risposta a richieste dei privati stessi (nel caso specifico, per una concessione edilizia), solamente se risulti in modo evidente la completa estraneità dell’ente locale. È questo il principio fissato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 1335 del 2 marzo 2011, che ha annullato il provvedimento reso in primo grado dal Tar della Lombardia. Si arriva all’esonero delle responsabilità del Comune, nel caso in questione, perché la condanna in sede penale del dipendente è seguita a una denuncia dell’ente, lo stesso si è costituito come parte civile, ha perseguito disciplinarmente il proprio dipendente e quest’ultimo è stato condannato a un risarcimento dei danni provocati allo stesso Comune. In particolare, viene rilevato che la condanna penale «ha spezzato il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo», per cui non è sufficiente l’esistenza di un rapporto di lavoro per determinare l’estensione della responsabilità all’amministrazione. In altri termini, «l’attività dilatoria, vessatoria e comunque contra legem posta in essere dal dipendente non va fatta coincidere con i compiti istituzionali rimessi in tale settore al Comune in capo al quale non è possibile configurare, conseguentemente, una responsabilità per danni cagionati a terzi da parte del suo dipendente». La sentenza conclude che non si può neppure al riguardo parlare di una colpa cosiddetta «di apparato» o da «disorganizzazione amministrativa», perché non vi è stata una «violazione delle regole di correttezza e di buona amministrazione in cui ravvisare l’esistenza di un illecito causativo di danno risarcibile».


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