MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Società in house secondo verifiche caso per caso
Consiglio di stato - Gli indici del «controllo analogo»

Gli indici del controllo analogo ? cioè quelli che permettono di definire in house una società e, quindi, di assegnare direttamente la gestione di un servizio ? vanno verificati caso per caso. Tale attività dev’essere svolta con riferimento alle norme statutarie e, più in generale, ai rapporti tra affidatari e soci pubblici. Non è possibile individuare a priori, sulla base del mero dato legislativo, indici tassativi. Possono essere così riassunte le principali indicazioni della sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato, n. 1447 dell’8 marzo 2011. Tale pronuncia riafferma inoltre che, nel caso di pluralità di soci pubblici, non si richiede che i requisiti del controllo analogo siano presenti per ogni singola amministrazione: la loro sussistenza dev’essere valutata nel complesso. In primo luogo, vanno verificati i poteri gestionali attribuiti al consiglio di amministrazione. Il controllo analogo sussiste se essi non sono rilevanti e se «la totalità dei soci pubblici esercita, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, sicché risulta indispensabile che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci». Il che, nel caso specifico, si realizza rendendo necessaria, per statuto, «l’autorizzazione dell’assemblea dei soci ai fini dell’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, degli atti di programmazione della società e dei più importanti atti di gestione». La giurisprudenza comunitaria, e siamo al secondo indice, ha da tempo previsto la necessità che le Pa proprietarie abbiano «un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società». Quindi nello statuto si devono prevedere esplicitamente procedure decisionali che coinvolgano gli enti proprietari, assegnando loro incisivi poteri sulle scelte di maggiore rilievo. Nel caso esaminato, oltre all’autorizzazione del-l’assemblea dei soci, è previsto che essi possano adottare atti «formali e vincolanti». E ancora, è necessario che le amministrazioni abbiano forti poteri di controllo, con l’attribuzione all’assemblea «del compito di procedere all’esame preventivo dei più significativi atti della società». E con la decadenza degli amministratori che «non si uniformano agli obblighi relativi al controllo analogo». Altro requisito è costituito dalla presenza di ulteriori forme di partecipazione diretta alla gestione da parte delle Pa. Nella fattispecie in questione ciò si concretizza attraverso l’istituzione «di un Consiglio di partecipazione composto dai rappresentanti degli enti soci deputato all’esame preventivo dei principali atti societari». La loro preventiva approvazione da parte di questo organismo viene espressamente individuata come condizione necessaria. E inoltre questo organismo viene dotato di un sistema informativo che prevede la periodica trasmissione di report. La capacità dei soci di influenzare direttamente la gestione si concretizza, infine, nell’attribuzione di ulteriori competenze, come la possibilità di «esprimere pareri su ogni argomento messo all’ordine del giorno dell’assemblea societaria ovvero proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno».

Limiti al Cda

01 | POTERI GESTIONALI
Secondo il Consiglio di Stato, il controllo analogo sussiste se i poteri gestionali attribuiti al consiglio di amministrazione non sono rilevanti e se la totalità dei soci pubblici esercita poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, con le decisioni più importanti sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o della totalità degli enti pubblici soci.

02 | POTERI DI CONTROLLO
Le amministrazioni devono avere forti poteri di controllo, attribuendo all’assemblea il compito di procedere all’esame preventivo dei più significativi atti della società, con la decadenza degli amministratori che non si uniformano agli obblighi relativi al controllo analogo.


www.lagazzettadeglientilocali.it