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Si salvano i rapporti di servizio

Non si applica agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e, comunque, agli incarichi esterni di cui all’articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 la riduzione del 10% dei compensi per gli incarichi, prevista dal-l’articolo 6, comma 3, della manovra estiva 2010. Il citato articolo 6, comma 3, contiene una norma in parte ambigua, che potrebbe suscitare l’equivoco di considerarla applicabile anche alla fattispecie degli incarichi di collaborazione regolamentata dal testo unico sull’ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Molto chiara è la riduzione imposta ai componenti di organi collegiali. Meno evidente è, invece, il riferimento ai «titolari di incarichi di qualsiasi tipo». Una lettura piuttosto restrittiva della norma, fondata sull’identità della parola incarichi potrebbe effettivamente legittimare una sua estensione anche alla fattispecie dell’articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, il quale di «incarichi individuali» si occupa. Non pare, tuttavia, sufficiente il riferimento alla parola incarichi per argomentare l’applicazione dell’articolo 6, comma 3, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 anche agli incarichi di collaborazione esterna, di cui al dlgs 165/2001. Sembra chiaro, infatti, che gli incarichi di cui si occupa la manovra estiva 2010 sono afferenti a funzioni di governo o di controllo; al contrario, gli incarichi dei quali tratta l’articolo 7, comma 6, concernono prestazioni di lavoro autonomo a supporto degli uffici. Non, dunque, funzioni di governo o di controllo o direzione. La misura di risparmio introdotta dalla manovra 2010 non può che riguardare i compensi legati ai cosiddetti «costi della politica». Decisiva appare la frase finale proprio dell’articolo 6, comma 3: «La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio». Essa pare voler sancire come la disciplina normativa non riguardi appunto le remunerazioni discendenti da rapporti di servizio. Il che significa che contratti di lavoro, ancorché autonomi, non debbono essere incisi dalla riduzione del 10% dei compensi.


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