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Sulla tollerabilità dei rumori molesti si torna al Codice
Inquinamento acustico - Marcia indietro

L’inquinamento acustico è una forma di inquinamento fisico dell’aria che si ripercuote sulla salute umana: esso è stato oggetto di normativa specifica dal 1991 con il Dpcm 1° marzo 1991 anche se, in precedenza, il Codice civile, con l’articolo 844, se ne è genericamente occupato. Purtroppo in Italia si è creata una casistica di liti sulla materia prima del 1991; ciò ha prodotto una consuetudine di valutazione delle immissioni sonore che si è affermata prima che la legge del ’91 fosse in vigore. E se ciò non bastasse, mentre il Codice civile parla di «rumori intollerabili», senza poterli quantificare vista l’epoca in cui fu scritto, la legge del ’91 definisce e quantifica il «disturbo da rumore» lasciando quindi aperta la possibilità di confusione tra un rumore «intollerabile» con un rumore «disturbante». Va precisato che la metodologia elaborata per quantificare il rumore intollerabile è nata come una proposta da parte di un Ctu che, pur avendo una sua coerenza per come è stata formulata, si è rivelata eccessivamente garantista nei confronti di un soggetto anche solo minimamente disturbato da una sorgente sonora. Nessuno, dopo la sua prima formulazione, ha mai potuto proporre una metodologia diversa di valutazione della tollerabilità del rumore e così il Ctu (probabilmente del tribunale di Vigevano, primi anni Settanta) ha visto il suo tentativo di risoluzione di un problema, nuovo per l’epoca, affermarsi fino ai giorni nostri. A dirimere l’ambiguità sembrava essere intervenuta la legge 13/2009 che ha convertito il Dl 208/2008. L’articolo 6-ter, secondo cui «nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e i regolamenti che disciplinano sorgenti e la priorità di un determinato uso». La formulazione può apparire oscura, ma il suo obiettivo è chiaro: privilegiare la normativa in materia acustica rispetto ai criteri abitualmente impiegati in sede civilistica a proposito di immissioni rumorose. Due recenti sentenze della Cassazione hanno però nuovamente riportato in auge il vecchio sistema di valutazione della intollerabilità del rumore, togliendo quel poco di certezza creatasi negli ultimi due anni. Infatti le sentenze 2319/2011 e 939/2011 affermano l’applicabilità del criterio della tollerabilità. Va precisato che le due sentenze fanno riferimento a cause apertesi prima dell’entrata in vigore del Dl 208/2008, ma è anche vero che nelle loro motivazioni non è citata la legge 13/2009 (di conversione) e quindi non affrontano l’apparente incongruenza tra le loro decisioni e quanto scritto nella legge. È facile immaginare un incremento della litigiosità sul tema delle immissioni sonore poiché è noto che il criterio della tollerabilità rende intollerabile qualunque rumore avvertibile e per una realtà come l’Italia, caratterizzata da una elevata densità abitativa, è un dettaglio non da poco.


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