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Il consigliere decade per assenteismo
Consiglio di stato - Dopo tre sedute

E’ legittima la delibera del consiglio comunale che ha dichiarato decaduto dalla carica un consigliere che – senza alcun giustificato motivo – si era assentato per tre sedute consecutive, se lo statuto comunale prevedeva che ogni consigliere era tenuto a giustificare per iscritto l’assenza entro 10 giorni dalla seduta. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, 24 marzo 2011 n. 1789, confermando la decisione del Tar Puglia-Bari, I, del 15 settembre 2010 n. 3478. Il caso riguardava un consigliere che negli anni 2007 e 2008 non aveva partecipato, per tre volte consecutive alle sedute, ed era stato perciò dichiarato decaduto dalla carica. Il consigliere assenteista aveva impugnato la delibera, ma i giudici del Tar e del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso, con le seguenti argomentazioni:
1) lo statuto del Comune prevede all’articolo 16 che i consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e sono tenuti a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa;
2) lo stesso articolo 16 prescrive che i consiglieri che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive concorrono al procedimento della dichiarazione di decadenza;
3) il consigliere ricorrente si è assentato per tre sedute consecutive e non ha fornito alcuna giustificazione nei tempi previsti dall’articolo 16 dello statuto;
4) in conseguenza, il consigliere è stato legittimamente dichiarato decaduto dalla carica.
La sentenza è esatta. Il consigliere aveva sostenuto a propria difesa, tra l’altro, che le sue assenze avevano natura di «protesta politica». Ma i giudici hanno puntualmente smontato questa fantasiosa affermazione, con l’argomento che le «proteste politiche» non possono essere giustificate su un piano giuridico. Queste proteste avrebbero dovuto essere valutate politicamente e discrezionalmente dal Consiglio comunale deliberante, che nel caso di specie non ha espresso alcun apprezzamento.


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