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Aziende speciali, il blocco c'è
Toscana - La manovra d'estate non riguarda solo le Pa incluse nell'elenco annuale dell'Istat

Anche le aziende speciali strumentali degli enti locali devono rispettare gli obblighi del Dl 78/2010. La Corte dei conti della Toscana, con la deliberazione 12/2011, annulla la possibile “nicchia” di maggior favore ipotizzata per tali organismi. L’articolo 9 della manovra estiva ha usato due espressioni per individuare gli enti soggetti alle rigide regole del blocco e della riduzione delle retribuzioni. In alcuni commi si è fatto riferimento alle Pa incluse nell’elenco che annualmente viene predisposto dall’Istat; in altre disposizioni il rimando è all’articolo 1 comma 2 del Dlgs 165/2001. Le aziende speciali non figurano, perciò si è deciso di sottoporre la questione ai giudici contabili toscani. I quali sembrano non avere dubbi: con quelle locuzioni il legislatore ha voluto sottolineare l’esaustività e omnicomprensività delle Pa per non escludere alcun ente dalla particolare situazione di contenimento della finanza. E se questo è l’obiettivo, non appare sostenibile escludere dai destinatari delle norme le aziende speciali, che sono enti strumentali voluti dai Comuni per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Proprio questa strumentalità rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile, destinatario peraltro di contributi pubblici. La Corte sottolinea, inoltre, che probabilmente si è anche di fronte a un errore di “censimento” delle varie strutture. Infatti, nell’elenco Istat appaiono diverse altre aziende speciali del tutto simili a quella su cui si incentra il quesito. Ma non basta. Nell’ambito Ue, ai fini di monitorare l’andamento dei conti pubblici, sono state create classificazioni degli enti più di sostanza che di forma. Rientrano nell’elenco le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche. Secondo i giudici contabili, è quindi evidente che l’azienda speciale di un ente locale territoriale, pur se non compresa nell’elenco Istat, possiede certamente i requisiti indicati nella normativa comunitaria, essendo riconducibile senza dubbio alla categoria sopra riportata. Le conclusioni sono inevitabili. Un’interpretazione meramente letterale delle norme che indicano come soggetti destinatari del Dl 78/2010 le sole amministrazioni contenute nell’elenco predisposto dall’Istat vanifica gli effetti del contenimento della spesa in materia di impiego pubblico. Le aziende speciali, anche se non indicate, hanno tutti i requisiti previsti nel regolamento comunitario per essere annoverate tra le pubbliche amministrazioni. Alle stesse, in definitiva, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 9 della manovra estiva, in particolare quelle che si riferiscono al blocco delle retribuzioni e alla riduzione dei compensi superiori a 90mila e 150mila euro.


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