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In città autovelox fisso solo sulla grande viabilità
Codice della strada - La posizione delle apparecchiature non è discrezionale

ROMA – La Cassazione torna a “bocciare” i prefetti sugli autovelox fissi in centro abitato. Ma non si può dire che l’enorme contenzioso ancora pendente avrà esiti scontati: nemmeno la sentenza depositata ieri (la 7872/11 della seconda Sezione civile, la più attiva in materia) affronta l’ipotesi di una strada con caratteristiche diverse da tratto a tratto. Un caso che proprio in questi mesi sta tenendo banco nelle grandi città. In sostanza, l’ultima sentenza ribadisce il principio secondo cui la discrezionalità del prefetto nel determinare i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare postazioni fisse (non presidiate da agenti) di rilevamento velocità non può estendersi anche al tipo di strada, che è già individuato dalla legge (la 168/02, articolo 4) e nei centri abitati è limitato ai viali di scorrimento. Il Tribunale di Treviso ha invece ritenuto ci potesse essere discrezionalità anche in questo. Di qui un contenzioso seriale, che due mesi fa aveva già portato alla sentenza 3701/11 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 febbraio). Né l’una né l’altra sentenza, però, chiariscono se i controlli avvenivano in punti che hanno in sé le caratteristiche per essere classificati come strada urbana di scorrimento (articolo 2 del Codice della strada). La questione è rilevante perché l’11 marzo il ministero delle Infrastrutture ha scritto in un parere (richiesto dalla Prefettura di Firenze) che tale classificazione può esserci anche solo su singoli tratti, purché di estensione «ragionevole» e senza «alternanze tanto frequenti da non far riconoscere all’utente il tipo di strada su cui sta circolando».


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