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Reati ambientali nel decreto 231
Consiglio dei ministri - Sì allo schema di provvedimento che allargala responsabilità delle imprese per illeciti dei lavoratori

MILANO – Imprese sul banco degli imputati anche per i reati ambientali. Con uno schema di decreto approvato ieri, il Governo ha esteso l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti anche agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente. Una decisione in qualche modo obbligata visto che il testo recepisce due direttive in ossequio a quanto stabilito nella legge comunitaria approvata nel 2010. Si allarga così, ancora una volta, a dieci anni di distanza dalla sua approvazione, il perimetro del decreto 231 che nel 2001 introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento un principio del tutto inedito, quello della responsabilità dell’impresa per i reati commessi da propri dipendenti. A patto che ne avesse tratto vantaggio o ne avesse un interesse. Inizialmente circoscritto agli illeciti commessi nei rapporti tra le aziende e l’amministrazione pubblica, il provvedimento è stato poi esteso gradualmente ai reati societari, a quelli finanziari, per arrivare via via alla sicurezza lavoro. Ora si completa un quadro normativo complesso, visto che già dieci anni fa i reati ambientali vennero previsti, per poi essere cancellati (insieme con quelli a presidio della sicurezza del lavoro) a causa del timore di un debutto troppo dirompente delle novità. Lo schema di decreto legislativo, che ora passa all’esame del Parlamento, con il quale dovranno confrontarsi a breve le imprese si muove su un doppio binario. Da una parte introduce due nuove fattispecie di reato, dall’altra allarga appunto l’applicazione del decreto 231. Gli illeciti che si inseriscono nel Codice penale sono il danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto e l’uccisione o il possesso di specie vegetali o animali protette. Per quanto riguarda i reati addebitabili alle persone giuridiche il modello di riferimento è stato quello dei reati societari, l’unico che ammette la responsabilità con specifico riferimento alle contravvenzioni. Resta fisso il sistema sanzionatorio articolato in misure pecuniarie per quote, in maniera tale da lasciare un maggiore margine di manovra all’autorità giudiziaria nel modellare la “pena” sulla reale gravità della condotta. Nella griglia del decreto tutti i comportamenti illeciti vengono suddivisi in tre grandi aree a seconda della rilevanza. In particolare, tenendo fermo che l’importo di una quota può andare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 si è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l’ammenda o con la pena dell’arresto fino a uno anno oppure dell’arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria; la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell’arresto fino a due anni; la sanzione pecuniaria, infine, da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell’arresto fino a tre anni. Per fare solo qualche esempio i reati legati all’esercizio di attività particolarmente pericolose come previste dall’allegato VIII del Codice dell’ambiente (vi rientrano, tra le altre, quelle chimiche o di allevamento) senza l’autorizzazione integrata ambientale rischiano fino a 250 quote; alla stessa sanzione è poi assoggettato chi trasgredisce le norme in materia di scarichi industriali o di inquinamento del suolo o del sottosuolo; fino a 300 quote possono poi arrivare le misure pecuniarie per la violazione della disciplina sul Sistri. Nei casi considerati più gravi è poi stabilita anche l’applicazione delle misure interdittive che possono andare sino al blocco delle attività e alla sospensione delle licenze o autorizzazioni: la durata della misura non potrà però essere superiore a 6 mesi. Mano pesantissima poi con le aziende utilizzate in maniera stabile per infrangere le norme sul traffico dei rifiuti: in questi casi infatti la sanzione è quella dell’interdizione definitiva.


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