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Il versamento segue alla verifica di conformità
La condizione - Per forniture di beni e servizi

I pagamenti delle prestazioni rese negli appalti di beni e servizi possono essere effettuati solo dopo la verifica di conformità dell’esecuzione e i collaudi. Il principio è già tradotto in varie disposizioni in materia di contrattualistica pubblica e ora viene a essere rafforzato dall’esplicita previsione contenuta nell’articolo 307, comma 2 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (che entrerà in vigore il prossimo 9 giugno). La disposizione, infatti, stabilisce che le operazioni per il versamento del corrispettivo all’appaltatore devono essere attuate nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione (confermato dal responsabile del procedimento) della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In questa fase anche l’appaltatore è garantito, in quanto può presentare contestazioni scritte e, in caso di ritardi, è tutelato dalla decorrenza degli interessi di mora secondo le regole del Dlgs 231/2001. La clausola relativa ai pagamenti deve avere una struttura articolata, al fine di precisare i vari passaggi preliminari, le condizioni per la maturazione del credito e le eventuali eccezioni: se, a esempio, una fornitura viene resa solo parzialmente, il suo completamento è essenziale per poter considerare assolto l’obbligo prestazionale (e la regolazione contrattuale deve prevedere l’applicazione delle penalità). La verifica di conformità dell’esecuzione positiva costituisce quindi il presupposto essenziale per consentire al prestatore dei servizi o al fornitore dei beni di emettere la fattura, che, una volta ricevuta dalla stazione appaltante, determina la maturazione del credito (salve alcune eccezioni previste esplicitamente dalla normativa fiscale, che, nel caso, è opportuno evidenziare, soprattutto qua-ndo determinano l’accompagnamento della fornitura con la fattura). Da questo momento decorrono i termini entro i quali il procedimento di pagamento deve essere portato a termine, con il materiale trasferimento delle risorse sul conto corrente dell’appaltatore. Tale percorso comprende una sub-fase molto delicata, nella quale la stazione appaltante deve verificare la regolarità contributiva del creditore, mediante l’acquisizione del Durc, peraltro ora facilitata dalle nuove funzionalità dello sportello unico previdenziale (con le procedure descritte dall’Inail nella circolare22 del 24 marzo 2011). In caso di irregolarità rilevata per due volte consecutive, l’articolo 6 del Dpr 207/2010 prevede che l’amministrazione sia tenuta ad avviare la procedura di risoluzione del contratto. Tuttavia il Durc deve indicare anche i lavoratori per i quali l’appaltatore non ha versato i contributi e le relative somme, in modo tale da consentire al soggetto pubblico di detrarre tali somme dal pagamento e di versarli direttamente all’ente previdenziale interessato, svolgendo così il ruolo di sostituto contributivo (secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso Dpr 207/2010). In relazione ai versamenti di corrispettivi contrattuali di valore superiore ai 10mila euro, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare un’ulteriore riscontro presso Equitalia (attraverso il sito www. acquistinretepa.it), al fine di verificare se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. Per rispettare i termini di pagamento stabiliti, infine, la stazione appaltante deve fare attenzione anche agli eventuali slittamenti derivanti dai tempi di esecuzione dei bonifici, concordati nell’ambito delle convenzioni di tesoreria.


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