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Rinnovabili al via con i progetti
Energia - Decorsi 30 giorni dalla presentazione l'ufficio può agire in autotutela solo per motivi di interesse pubblico

Procedure amministrative «semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate», sono quelle che prevede il Dlgs 28/2011 per velocizzare l’in-stallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) viene modificata, viene introdotta la Pas (procedura abilitativa semplificata) e sono chiarite le attività che costituiscono edilizia libera e possono essere svolte sulla base di una semplice comunicazione. Per il procedimento unificato che conduce al rilascio della autorizzazione unica, i termini vengono dimezzati da 180 a 90 giorni, ma rimane escluso dal termine il tempo necessario alle verifiche ambientali. Sarà un prossimo Dm a chiarire quando le modifiche sono sostanziali e dunque soggette a una nuova autorizzazione unica, mentre le varianti non sostanziali sono assoggettate alla Pas. La Pas è una procedura abilitativa semplificata che sostituisce a tutti gli effetti la Dia in materia di energia. Al pari della Dia, è legittimato a presentarla presso il Comune competente il proprietario di un terreno o di un manufatto, oppure chi ne abbia la disponibilità giuridica. Alla Pas sono allegati la relazione di un progettista abilitato e gli elaborati progettuali. La relazione assevera la «compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie». Gli elaborati progettuali comprendono tanto quelli relativi all’impianto, quanto anche (e qui è la novità rispetto alla Dia) gli elaborati tecnici per la connessione, redatti dal gestore di rete. Come nel caso della Dia, il Comune entro 30 giorni può inibire l’intervento. Decorso il termine, «l’attività di costruzione deve ritenersi assentita» e possono essere iniziati i lavori. Il termine di 30 giorni non inizia a decorrere se sono necessari atti di assenso di natura non urbanistico-edilizia che non sono allegati alla Pas. Il decorso dei 30 giorni non impedisce che, nel limite di un termine ragionevole, il Comune possa procedere in via di autotuela ad annullare il titolo, così come previsto per la Dia edilizia ai sensi dell’articolo 38, comma 2-bis, del Dpr 380/2001 (annullamento del permesso di costruire) e dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990. Il Comune che intervenga in tal senso è tenuto a bilanciare la tutela dell’interesse pubblico con l’affidamento formatosi nel privato (che sulla base della Pas ha legittimamente iniziato a investire nel progetto) e dunque potrà procedere all’annullamento solo in presenza di motivi di interesse pubblico aggiuntivi a quello della mera ricostituzione della legittimità violata dal progetto. I lavori devono essere conclusi entro tre anni dal perfezionamento della Pas e per la parte non ultimata in termini è necessaria una nuova Pas. Da ultimo, è necessario protocollare la comunicazione di fine dei lavori, alla quale devono essere allegati il certificato di collaudo finale di conformità del l’opera al progetto e la ricevuta del-l’avvenuta presentazione della variazione catastale (o la dichiarazione di non modifica del classamento catastale). Il limite di capacità per presentare la Pas è indicato nella Tabella A allegata all’articolo 12 del Dlgs 387/2003 (ad esempio, 20 kW per il fotovoltaico), ma le regioni possono estendere tale soglia fino ad 1 MW. Le regioni possono peraltro considerare attività edilizia libera la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici (salva la applicazione della normativa ambientale). Per l’installazione di impianti solari termici è infine prevista una comunicazione a norma dell’articolo 11, comma 3, Dlgs 115/2008, nel rispetto dei criteri di aderenza al tetto, allineamento all’orientamento della falda, rispetto della sagoma del l’edificio e comprensione della superficie dell’impianto in quella del tetto, ivi indicati. Tali impianti possono, inoltre essere realizzati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001, nel rispetto dei limiti ivi individuati per tipologia degli edifici e a condizione che vengano installati al di fuori dei centri storici. I Comuni percepiscono per le Pas ricevute gli oneri istruttori commisurati alla potenza del-l’impianto, che saranno determinati dall’atteso Dm attuativo della legge 129 del 2010 che ha previsto tali oneri.


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