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Assunzioni, stretta a 360 gradi
Per la Corte conti Lombardia la legge non fa distinzione tra le diverse tipologie contrattuali

Gli enti soggetti al patto di stabilità debbono contenere le assunzioni di personale a tempo determinato entro il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nel 2010. E’ questa la tesi della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, espressa nel parere 31.3.2011, n. 167 che pone però numerosi problemi applicativi. Secondo la deliberazione della sezione, occorre dare dell’articolo 14, comma 9, della legge 122/2010 una lettura conforme alla ratio tesa alla riduzione della spesa pubblica per retribuzioni. La norma modifica l’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008, stabilendo «è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». Osserva la sezione che la norma permette agli enti locali di effettuare nuove assunzioni entro un limite che ha come riferimento una percentuale di spesa sostenuta per il personale che sia cessato dal servizio nell’anno precedente, senza distinguere tra assunzioni a tempo indeterminato o determinato. A fondamento della tesi secondo la quale il limite del costo del 20% delle cessazioni coinvolge anche i contratti a termine, la delibera pone il divieto di assumere, espressamente previsto per gli enti la cui incidenza della spesa di personale sul totale di quella corrente sia superiore al 40%. Infatti, visto che tale divieto (sanzione) impedisce di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto considerando nel complesso della spesa di personale anche i contratti a termine, allora la parte finale dell’articolo 76, comma 7, novellato, ove si limitano le assunzioni entro il 20% dei costi delle cessazioni, deve necessariamente riguardare anche i costi della spesa per assunzioni a tempo determinato. Sono almeno quattro le argomentazioni che lasciano trasparire l’infondatezza del ragionamento, fin troppo essenziale nei suoi elementi, proposto dalla Corte. In primo luogo, si deve osservare che intenzionalmente l’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 ha escluso le amministrazioni locali dall’obbligo di ridurre le spese per personale a tempo determinato del 50% rispetto al 2009. Non pare che per via interpretativa possa introdursi un obbligo, apertamente escluso dal legislatore, anche più pesante (il 20%, invece del 50% della spesa). In secondo luogo, l’articolo 14 della manovra 2010, al comma 7 ha novellato l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 qualificando come principio il «contenimento della spesa per il lavoro flessibile», quale misura da adottare per ridurre la spesa di personale. Trattandosi di un principio, non è evidentemente possibile ricavare dalla medesima norma una disposizione di dettaglio, che indichi la misura percentuale del contenimento della spesa per il lavoro flessibile. L’interpretazione suggerita dalla Sezione Lombardia finisce per non rivelarsi costituzionalmente orientata al rispetto dei margini di autonomia locale, che il legislatore ha intenzionalmente lasciato. Ancora, la tesi suggerita dalla sezione autorizza a utilizzare come un plafond unico il risparmio delle cessazioni sia di lavoratori a tempo indeterminato, sia di lavoratori flessibili (e a questo punto si potrebbero utilizzare anche tutte le possibili forme previste dalla legge, non solo il tempo determinato), sul quale calcolare il 20% della spesa, per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Con l’effetto paradossale di trasformare spesa di personale limitata nel tempo, in spesa stabile e consolidata. Infine, il divieto di assumere contenuto nell’articolo 14, comma 9, della manovra 2010 non consegue alla violazione del tetto alle assunzioni, ma discende dal mancato rispetto dell’indice complessivo della spesa di personale. Sono due ordini di grandezza diversi, anche se le assunzioni possono ovviamente influenzare l’incidenza della spesa. Non vi è alcuna correlazione, dunque, tra il divieto ad assumere ed il vincolo quantitativo alle assunzioni. Soprattutto, la sezione non tiene nel dovuto conto che la norma intende assicurare il contenimento a regime della spesa fissa e continuativa. Questo determina effettivamente il beneficio duraturo della riduzione della spesa per il personale. La riduzione della spesa per contratti flessibili, per quanto non esclusa dalla norma, non produce i medesimi effetti, essendo tali contratti connessi ad esigenze limitate nel tempo, per altro non sempre prevedibili.


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