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Per i turnisti bastano 64 notti
Previdenza - La condizione decorre da luglio 2009

Il decreto sul lavoro usurante, come spesso accade nella normativa previdenziale, contiene delle regole e dei requisiti che cambiano con il passare del tempo. Il mutamento interessa sia la durata minima delle notti di lavoro che devono essere svolte affinché il lavoro possa definirsi usurante, sia l’entità del beneficio previdenziale riconosciuto ai lavoratori che rientrano nella definizione. Per quanto riguarda il primo aspetto, il decreto prevede che il lavoro può definirsi usurante se l’attività in turni viene svolta per almeno 64 notti l’anno. Questa regola si applica, a regime, per tutti i lavoratori, con eccezione di quelli che hanno maturato i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009. Solo per questi soggetti, l’asticella viene fissata più in alto: le notti di lavoro minimo che devono essere svolte sono 78. Le regole cambiano anche riguardo al beneficio riconosciuto ai lavoratori che rientrano nella platea dei beneficiari. Il decreto prevede, in particolare, regole transitorie per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nel periodo 2008-2012. Una prima norma transitoria riguarda i lavoratori che maturano i requisiti tra il 1° luglio del 2008 e il 30 giugno del 2009: il beneficio consiste nella riduzione di un anno dell’età anagrafica necessaria per andare in pensione con i requisiti ordinari. In concreto, questo significa che chi matura i requisiti in questo periodo può andare in pensione, se ha svolto un lavoro usurante, con un requisito anagrafico di 57 anni e un requisito contributivo di 35 anni. L’agevolazione cresce per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009 (questo accade per bilanciare la crescita dei requisiti minimi ordinari); viene prevista una riduzione di due anni dell’età anagrafica necessaria, e una riduzione di due unità del valore della quota che deve essere raggiunta, come somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Servono, qui-ndi, 57 anni di età anagrafica (contro i 59 necessari per chi non rientra nella platea dei lavoratori usuranti) e la quota scende a 93 (contro il valore di 95 che sarebbe necessario, in assenza del beneficio). Per il 2010, 2011 e 2012 si prevede un aumento crescente dello sconto sul-l’età anagrafica e sulla quota; anche in questo caso lo sconto cresce per bilanciare l’aumento di questi due indicatori. Il risultato di queste variabili (requisiti ordinari crescenti, benefici crescenti) è che resta inalterata, per il triennio, l’età minima richiesta (57 anni) e non cambia neanche il valore della quota (che resta bloccata a 94). Il beneficio subisce un’ulteriore modulazione per i turnisti. Per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009, si prevedono due platee di turnisti che possono accedere al beneficio anche in caso di mancato raggiungimento delle 78 giornate annue di lavoro. Un primo gruppo include i lavoratori che hanno svolto, nel corso dell’anno, lavoro notturno per un numero di giornate compreso tra 64 e 71 notti. Per questo gruppo il requisito anagrafico è fissato in 58 anni nel 2009, sale fino a 59 per il 2011 e si ferma a 60 nel 2013. Un secondo gruppo di turnisti include i lavoratori che hanno svolto un numero di notti compreso tra 72 e 77; per questi lavoratori, la riduzione che si applica sull’età anagrafica è di due anni, e quindi il requisito anagrafico è fissato in 57 anni per il 2009, sale a 58 nel 2011 e si assesta a 59 dal 2013.


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