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Bilanci più trasparenti nella p.a.
In preconsiglio due decreti che puntano a realizzare un linguaggio unico per i conti pubblici

Più trasparenza nei conti della p.a. Grazie al bilancio consolidato, all’eliminazione delle operazioni infragruppo e ai nuovi principi contabili che dovranno improntare a una maggiore chiarezza i documenti, attraverso l’introduzione del criterio del fair value (obbligo di riportare dati esatti e veritieri in modo da evitare valutazioni distorte in difetto o in eccesso) e del principio della competenza economica. Le operazioni compiute dagli enti dovranno essere imputate agli esercizi di riferimento e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. Con due decreti legislativi attuativi delle delega contenuta nella legge di riforma della contabilità pubblica (n.196/2009) il governo accelera sull’armonizzazione dei bilanci. E dopo le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a cui è stato dedicato un decreto ad hoc già approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri ma non ancora esaminato dal parlamento, sono arrivate le linee guida per tutto il resto della pubblica amministrazione. I due dlgs sono stati inseriti ieri all’ultimo momento nel menu dal preconsiglio dei ministri e dovrebbero essere esaminati da palazzo Chigi nel prossimo cdm. Il primo decreto estende alla p.a. le norme civilistiche in materia di bilancio consolidato. Anzi, in alcuni casi va oltre, disponendo per esempio che si configuri una situazione di controllo anche se la p.a. capogruppo non detiene la maggioranza delle azioni della partecipata. A far scattare l’obbligo del consolidato basterà “l’esistenza di situazioni di potere o di rischi-benefici a carico della pubblica amministrazione”. Ogni controllante formerà con tutti gli organismi che gravitano attorno ad essa un Gap, acronimo di Gruppo Amministrazione Pubblica. Una nuova entità che dovrà essere considerata come un unico soggetto dal punto di vista contabile. Con ricadute evidenti sulle modalità di compilazione dei bilanci. A cominciare dal divieto di manovre infragruppo. Saldi, operazioni, proventi e oneri all’interno dello stesso complesso economico, si legge nel testo, dovranno essere integralmente eliminati. Così come gli utili e le perdite derivanti da questa tipologia di operazioni. Ma come sempre accade, una volta fatta la regola, l’eccezione va a braccetto. E così nel decreto si dispone che in via transitoria, le p.a. che realizzano un numero elevato di operazioni infragruppo non dovranno applicare il divieto ai bilanci dell’anno precedente all’entrata in vigore del provvedimento. Mentre nel primo triennio di applicazione le p.a. capogruppo potranno scegliere se consolidare solo le controllate che abbiano la forma giuridica di società di capitale oppure limitarsi alle società in house. Regista dell’operazione dovrà essere il ministero dell’economia e delle finanze a cui spetterà mettere a punto (d’intesa con i ministeri interessati) entro sei mesi gli schemi di bilancio tipo. E proprio il ministero guidato da Giulio Tremonti, con oltre trenta partecipazioni di maggioranza o di controllo (Alitalia, Enel, Eni, Cassa depositi e prestiti, Finmeccanica, Cinecittà, Coni, Consap, Consip, Expo 2015, Enav, Ferrovie dello stato, Fintecna, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, Rai, Sace e Sogei, tanto per citarne alcune) sarà più di tutti coinvolto dalla riforma dovendo realizzare un unico bilancio in cui consolidare i conti di tutte le società che gravitano intorno all’orbita di via XX settembre. Il cuore del secondo decreto è invece rappresentato dall’estensione alla p.a. italiana dei principi contabili dell’International Public Sector Accounting Standards board, l’organismo internazionale che elabora gli Ias per il settore pubblico. Tra i 24 principi spiccano quelli di veridicità (true and fair view), competenza economica e finanziaria. Quest’ultimo, in particolare, prevede che le spese vengano imputate nelle scritture contabili all’esercizio in cui si sono giuridicamente perfezionate. Corollario essenziale di questo principio è la natura vincolante del bilancio di previsione che costituirà un limite agli impegni di spesi ad eccezione delle partite di giro, dei servizi per conto terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa.


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