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Nessuno sconto sui tagli
In arrivo una circolare del Mef sul dl 78. All'insegna della severità

La retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati dal servizio non deve essere recuperata nel fondo per le risorse decentrate; le economie sul fondo non utilizzate nel corso dell’anno 2010 non possono essere portate in incremento in quello del 2011 se in tal modo si supera la sua consistenza complessiva; i tagli per le diminuzioni di personale vanno effettuati nell’anno successivo e devono essere calcolati in misura proporzionale alla incidenza media dei singoli dipendenti sul fondo. Sono queste le indicazioni finora espresse dalla Ragioneria generale dello stato e dal dipartimento della funzione pubblica sull’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 9, comma 2-bis, del dl n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, cioè dalla cd manovra estiva. Un quadro organico di indicazioni sarà contenuto in un circolare che il ministero di via XX Settembre si appresta a rendere pubblica e sulla quale sta acquisendo il parere della Corte dei conti. Un parere che renderà ancora più «vincolanti» le indicazioni sul taglio del fondo per le risorse decentrate, indicazioni che si preannunciano essere molto severe, in linea peraltro con il dettato legislativo che non contiene alcun tipo di deroghe. Con la circolare n. 40/2010, diretta alle amministrazioni dello Stato, ma applicandosi ad esse le stesse disposizioni dettate per gli enti locali, è facile prevedere che le indicazioni saranno analoghe, la Ragioneria generale dello stato ha stabilito che il tetto al fondo per le risorse decentrate introdotto dalla cd manovra estiva, vieta l’incremento del fondo attraverso il recupero della Ria del personale cessato dal servizio. Ricordiamo che i contratti collettivi stabiliscono questa forma di incremento della parte stabile del fondo, che non determina aumenti della spesa del personale. Il che cozza con la assegnazione del tetto al fondo per le risorse decentrate. Per analogia si deve ritenere che la stessa sorte si debba applicare anche agli assegni ad personam in godimento da parte dei cessati dal servizio. La stessa circolare sembra inibire anche la possibilità di utilizzare nella parte variabile del fondo le economie dell’anno precedente, quanto meno in una misura che determini il superamento della consistenza complessiva delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Si deve evidenziare che questa è senza dubbio una lettura particolarmente restrittiva della disposizione legislativa, in quanto siamo in presenza di un aumento meramente formale del fondo, attraverso un recupero di somme comunque destinate alla contrattazione decentrata. Il riferimento comunque dovrebbe andare alla consistenza del fondo in termini di competenza e non agli effettivi pagamenti. La stessa disposizione detta inoltre l’obbligo del taglio del fondo in misura proporzionale alla riduzione del numero dei dipendenti. Per la circolare 22 febbraio del Dipartimento della funzione pubblica, emanata d’intesa con la Ragioneria generale dello stato, e anch’essa diretta alle amministrazioni dello stato, il fondo per le risorse decentrate 2011 deve essere tagliato nel caso di riduzione del numero dei dipendenti in servizio. Ovviamente il riferimento è esclusivamente alle unità in servizio a tempo indeterminato e la diminuzione deve essere calcolata in base alla differenza tra coloro che erano in servizio all’1 gennaio e al 31 dicembre. Il che apre un rilevante problema, visto che il rimpiazzo totale nei comuni fino a 5 mila abitanti e parziale (entro il tetto del 20% della spesa dei cessati) negli enti soggetti al patto può avvenire solamente nell’anno successivo alla cessazione. Nel caso in cui la diminuzione si sia verificata, il taglio del fondo deve essere effettuato con riferimento alla incidenza media di un dipendente sul fondo e non in base al trattamento economico accessorio effettivamente in godimento.


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