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Più chiarezza sui canali di finanziamento dei grandi lavori
Federalismo fiscale - Le tappe dell'attuazione/ANALISI

Dopo il federalismo regionale un nuovo mattone sta per aggiungersi alla costruzione, sempre più intricata, del federalismo fiscale. È il decreto sugli interventi speciali ora all’esame del Parlamento. Il decreto dà una cornice generale agli interventi speciali dello Stato a favore di specifici comuni, province e regioni per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese (sembrerebbero qui esclusi gli interventi volti «a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona», anch’essi previsti dalla Costituzione). Si tratta per larga parte di interventi infrastrutturali (strutture sanitarie, scolastiche, porti e aeroporti, rete stradale, ferroviaria, idrica) finanziati dal Fas e dai fondi europei. Al di là dei suoi contenuti, il decreto è l’occasione per fare il punto su come i vari tasselli della riforma affrontano la questione del finanziamento della spesa in conto capitale degli enti decentrati e, in particolare, degli interventi infrastrutturali. Va ricordato, innanzitutto, che i decreti sul federalismo regionale e su quello comunale non distinguono fra spesa corrente e spesa in conto capitale quando regolano le modalità di finanziamento e perequazione delle spese “ordinarie” degli enti decentrati. Se ne deduce che dovranno essere stimati dei fabbisogni standard anche per le spese in conto capitale sulla base, in particolare, di indicatori infrastrutturali. C’è poi, oltre al decreto sugli interventi speciali, la previsione, contenuta nella legge delega sul federalismo fiscale, della (non ancora avviata) «perequazione infrastrutturale». La perequazione infrastrutturale dovrebbe avere un duplice scopo: procedere alla ricognizione del capitale infrastrutturale pubblico oggi esistente nelle varie aree del paese e individuare gli interventi mirati al recupero dei deficit di dotazioni infrastrutturali nei singoli territori, soprattutto nei settori dei servizi alla persona (strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, rete stradale e ferroviaria, eccetera). Il quadro che viene fuori da tutti questi pezzi della riforma è per molti versi confuso. Per tentare di dare una risposta organica bisogna innanzitutto distinguere lo “straordinario” dall'”ordina-rio”. Partendo da una distribuzione assai sperequata delle infrastrutture tra territori, soprattutto tra Nord e Sud, è innanzitutto necessario un piano “straordinario” di interventi mirato a ridurre questi divari. Ciò contribuirebbe a mettere gli enti territoriali su un piede di parità nelle loro prospettive di sviluppo economico e nella fornitura dei servizi essenziali. Si tratta di interventi speciali, appunto, da inserire in una programmazione pluriennale che specifichi la distribuzione temporale dei flussi di investimento necessari a chiudere il gap fra le dotazioni infrastrutturali esistenti e quelle desiderate. È allora necessario che interventi speciali e perequazione infrastrutturale siano raccordati in una prospettiva unitaria, dato che la misurazione del capitale infrastrutturale pubblico e la determinazione del fabbisogno infrastrutturale dei vari territori costituiscono la base informativa su cui costruire il finanziamento degli interventi speciali. Una volta ridotte le diversità di dotazioni infrastrutturali tra territori, gli interventi “straordinari” dovrebbero limitarsi al finanziamento dei grandi progetti strategici di carattere nazionale (l’alta velocità ferroviaria, un nuovo tunnel alpino, ecc.). Si tratta cioè di iniziative con ricadute positive per tutto il territorio nazionale da sviluppare in stretto coordinamento con gli enti decentrati. Al di sotto, c’è il sistema “ordinario” di finanziamento della spesa in conto capitale che passa attraverso i canali di finanziamento normali previsti dai decreti sul federalismo regionale e comunale. Se tutti gli enti decentrati fossero dotati di un livello adeguato di infrastrutture, il fabbisogno di spesa in conto capitale “ordinaria” si esaurirebbe nelle risorse necessarie per reintegrare l’ammortamento del capitale installato. Questa “divisione del lavoro” tra diversi canali di finanziamento della spesa in conto capitale va chiaramente specificata nei decreti. Ciò anche per evitare, che in assenza di un’adeguata copertura della spesa in conto capitale “ordinaria”, si utilizzi la spesa in conto capitale “straordinaria” per reintegrare l’ammortamento del capitale esistente, con il risultato di avere una spesa “straordinaria” sostitutiva e non aggiuntiva, come invece dovrebbe essere, di quella “ordinaria”. Il coordinamento tra le componenti della riforma dovrebbe anche coinvolgere, nella fase di transizione, la relazione tra il finanziamento della spesa corrente e il progressivo riassorbimento dei divari territoriali di infrastrutturazione. Da un lato, la spesa corrente nel suo percorso di convergenza verso i fabbisogni standard dovrebbe essere finanziata tenendo conto delle dotazioni infrastrutturali pubbliche dei vari enti territoriali: non si possono attribuire, ad esempio, a tutti comuni finanziamenti identici per le spese di funzionamento coerenti con un certo livello di offerta di asili nido se poi, in certi territori, questi asili devono essere ancora costruiti. Ma dall’altro lato, gli standard di servizio che gli enti territoriali saranno tenuti a fornire dovranno essere tarati sul grado di adeguamento delle loro infrastrutture, quale risultato della perequazione infrastrutturale. In conclusione, i processi di perequazione infrastrutturale e di convergenza del finanziamento della spesa locale verso i fabbisogni standard devono andare avanti di pari passo. Su questo, e su altri punti, i decreti del federalismo fiscale richiedono un deciso intervento di manutenzione.


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