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Rebus tracciabilità di flussi finanziari
Contratti - Rapporti con la banche

E’ ancora aperta la discussione circa l’applicazione ai contratti tra banche ed enti pubblici delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotte con l’articolo 3 della legge 136/2010. A oggi l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici è intervenuta già in due occasioni puntualizzando alcuni criteri interpretativi; eppure, sul piano pratico, permane il dubbio se le banche debbano tracciare i flussi relativi a qualsiasi contratto avente per oggetto un servizio bancario e finanziario offerto a un ente pubblico. Per quanto la normativa risulti di più facile applicazione nel caso degli appalti di lavori e forniture, essa si riferisce anche agli appalti di servizi e dunque sembrerebbe difficile escludere dal suo ambito operativo il mondo dei servizi bancari e finanziari (mutui, tesoreria, collocamento del debito, derivati, leasing, factoring eccetera). A ben vedere, non tutti i servizi bancari e finanziari offerti a un ente pubblico sono riconducibili alla nozione di appalto di servizi. Si pensi al caso dei derivati o al caso della tesoreria. Non è detto, tuttavia, che basti far leva sulla natura o meno di appalto per escludere questi contratti dalla sfera di applicazione della legge 136. Si direbbe, piuttosto, che la ratio sia quella di imporre un trattamento omogeneo a qualunque rapporto tra enti pubblici e controparti private (quali le banche) che implichino il pagamento da parte della Pa di importi che, in quanto suscettibili di essere riutilizzati dalla controparte privata, necessitino di essere tracciati. All’atto pratico, l’approccio assunto nella legge 136 si giustifica difficilmente quando le controparti private della Pa sono le banche che soggiacciono a un complesso presidio di controllo e trasparenza che persegue finalità analoghe a quelle sottese alla normativa sulla tracciabilità. Poiché l’operatività e le movimentazioni bancarie erano (e restano) sottoposte ad apposite procedure di trasparenza, non si può negare che la normativa sulla tracciabilità abbia finito per duplicare e appesantire oneri e adempimenti a carico delle banche. Sarebbe stato auspicabile al momento della formazione della legge 136/2010 un maggiore coordinamento con la normativa già in vigore per il mondo bancario. In assenza di ciò, non essendo sufficienti le determinazioni dell’Autorità dei contratti (stante la loro natura essenzialmente interpretativa e non innovativa), sarebbe preferibile la strada della modifica alla normativa vigente per dirimere definitivamente i dubbi sollevati dagli operatori bancari.


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