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Controlli regionali sugli atti
Protezione civile

Spetta alle sezioni regionali della Corte conti il controllo di legittimità sui provvedimenti commissariali in materia di protezione civile. Lo hanno chiarito le sezioni unite della magistratura contabile nella delibera n. 23 dell’11 aprile 2011, resa nota ieri. I giudici sono stati chiamati in causa dalla sezione regionale di controllo della Campania che aveva ritenuto di non essere competente a esercitare le nuove prerogative introdotte dal decreto milleproroghe. Il dl 225/2010, infatti, ha assoggettato alla verifica da parte della Corte «i provvedimenti commissariali» adottati in attuazione delle ordinanze di palazzo Chigi in materia di protezione civile. Riducendo a sette giorni (compreso il tempo per la risposta a eventuali richieste istruttorie) il termine per l’esercizio del controllo. Tutto questo per soddisfare, come hanno riconosciuto le stesse sezioni unite, «una rinnovata istanza di legalità che va contemperata con la irrinunciabile esigenza di celerità operativa, propria degli interventi di emergenza». Ma la sezione regionale campana ha subito declinato questo surplus di lavoro sostenendo che i commissari sarebbero organi dell’amministrazione centrale dal momento che è il governo «l’unico soggetto titolare della gestione dello stato d’emergenza». Sulla base di questo assunto la Corte conti Campania ha affermato la competenza degli uffici centrali di controllo sulla legittimità degli atti del governo. Ma le sezioni unite non sono state dello stesso avviso. Innanzitutto per motivi di ragionevolezza. A favore della competenza delle sezioni regionali depone in primis il gran numero di commissari delegati sul territorio nazionale e «l’oggettiva esiguità del termine previsto dalla legge che rende non praticabile una soluzione centralistica del-l’esercizio del controllo». Ma, ragioni di buon senso a parte, le sezioni unite hanno respinto la tesi secondo cui il commissario delegato agirebbe nella veste di organo dell’amministrazione centrale dello stato. Il commissario, si legge nella delibera, «è titolare di un ufficio a rilevanza esterna, dotato di competenza propria» ed è esponente «di un’organizzazione radicata sul territorio». Con la conseguenza che i suoi atti devono essere sottoposti a controllo preventivo di legittimità presso le sezioni regionali.


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