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Più facili i risarcimenti della Pa
Amministrazione - Dopo il decreto legislativo 104/2010 le liti per ottenere giustizia hanno maggiori possibilità di successo

Ci vedremo in tribunale. Per molto tempo questa minaccia non ha spaventato le pubbliche amministrazioni, per una sorta di immunità favorita dai tempi e dall’incertezza della lite. Modifiche normative (legge 205/2000 e d.Lgs. 104/2010) e una giurisprudenza attenta rendono oggi più efficaci le liti, garantendo il risarcimento danni o l’esecuzione in forma specifica, sotto la supervisione della Corte di giustizia comunitaria (in materia di appalti) e della Corte dei diritti dell’uomo (sui diritti fondamentali). Le strade sono due: l’annullamento e il risarcimento danni (quest’ultimo anche in forma specifica). La richiesta di annullamento tende a modificare un provvedimento amministrativo illegittimo, la richiesta di danni riguarda un importo in danaro, a carico dell’amministrazione, calcolato sulla base del danno immediato (danno emergente) e di quello futuro (lucro cessante). L’esecuzione in forma specifica è un particolare modo di risarcire il danno, restituendo il bene sottratto in modo illecito: si può avere interesse al posto di lavoro rettificando l’esisto di un concorso, oppure solo al vantaggio economico che si sarebbe conseguito con la vittoria del concorso (una somma in danaro, per un certo periodo di tempo, se nel frattempo si è vinto un altro concorso). Per ottenere l’annullamento di un provvedimento il termine per ricorrere è di 60 giorni; per ottenere il risarcimento del danno si allunga a 120 giorni (articolo 30 D.Lgs. 104 del 2010, codice del processo amministrativo). Il giorno iniziale dal quale decorre il termine è quello in cui «il fatto si è verificato», ovvero il giorno della conoscenza del provvedimento lesivo, se il danno ne è diretta conseguenza. Entro 120 giorni si può quindi chiedere al giudice amministrativo il risarcimento del danno causato da un provvedimento, evidenziando i motivi di illegittimità (ad esempio il contrasto di una costruzione con il Piano urbanistico, in un concorso vinto da un avversario la mancanza di titolo di studio, l’illogicità di un tracciato stradale ecc.). Con la stessa decorrenza si può proporre ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto lesivo, ma entro 60 giorni. Chi ha subito un torto in un concorso, può impugnare innanzi al Tar entro 60 giorni dalla conoscenza dell’esito sfavorevole, gli atti della procedura, e può chiedere (nello stesso atto giudiziario) sia l’annullamento, sia il risarcimento del danno. La struttura del ricorso, sia che si chieda l’annullamento sia per il risarcimento, non cambia: occorre dimostrare l’errore dell’amministrazione. Non sempre comunque a un provvedimento illegittimo corrisponde un risarcimento del danno. L’amministrazione paga se sbaglia. Ma se ha sbagliato a causa delle difficoltà obiettive del procedimento o se è stata indotta in errore dal privato cittadino, paga meno o addirittura non paga. Quando le norme da applicare sono di formulazione incerta, in un quadro normativo confuso (ad esempio in materia di opere pubbliche), e privo di chiarezza immediata, il concorrente che ha perso una gara può ribaltare il risultato con un ricorso con cui chiede l’annullamento, ma anche se vince il ricorso può vedersi negato il risarcimento del danno (Tar Torino 303 del 2008, sulla gara per Urban center di Torino). Difficoltà anche quando la vicenda è influenzata da circostanze esterne: un provvedimento antimafia è stato annullato per carenza di presupposti, ma non vi è stato risarcimento per l’impresa erroneamente esclusa dalla gara, perché l’errore era stato causato da un’inversione di lettura nel cognome. Il danneggiato ha l’onere di segnalare gli errori in cui è incorsa l’amministrazione al fine di consentirle di rettificarli. Se non collabora, viene meno a un dovere di diligenza e può perdere il risarcimento del danno: è capitato a un insegnante, scavalcato in graduatoria provvisoria, ma che non si era poi tempestivamente lamentato (Consiglio Stato, 1983/2011). A favore del cittadino è un recente orientamento che garantisce il risarcimento in tutti i casi in cui l’amministrazione sbaglia, anche per i casi più complessi e controversi: lo sottolinea la Corte di Giustizia della Comunità europea nella pronuncia C-314/2009 del settembre 2010 e lo conferma il Tar Brescia nella sentenza 4552/2010. Sarà poi la Corte dei Conti a verificare se vi è stata negligenza del funzionario: il cittadino viene risarcito dall’amministrazione, la quale poi si rifà, se vi è stata colpa grave, verso il proprio funzionario.


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