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Più facile aprire l'attività turistica
In preconsiglio il Codice del turismo. Rating nazionale sulla qualità. Regolati i bed and breakfast

Basterà una semplice segnalazione certificata d’inizio attività per aprire una struttura turistico-ricettiva. Tra queste rientreranno a pieno titolo i bed and breakfast, per cui arriva, finalmente, una definizione unica nazionale. Il governo stilerà poi un indice di rating per definire standard minimi di qualità dell’offerta. Ma, da subito è possibile dire che ogni attività dovrà essere parimenti accessibile a disabili e non. Sono solo alcune delle novità previste dal nuovo codice del turismo. Ideato dall’esecutivo per coordinare e rendere unitaria l’offerta turistica nazionale. E per recepire, nell’ordinamento italiano, la direttiva europea 2008/122/Ce, su contratti di multiproprietà, prodotti per vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio. Il provvedimento, stamane, è all’esame dei tecnici dei legislativi ministeriali, in preconsiglio. E potrebbe sbarcare sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri. Così, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione abbia affidato la materia turismo alla competenza residuale delle regioni, il governo avanza deciso nella volontà di varare un dlgs per regolarne il mercato. L’idea è di aggirare l’ostacolo, contando su diverse sentenze della corte costituzionale, che hanno affermato la legittimità di norme statali (e quindi l’incostituzionalità di normative regionali) su aspetti specifici, legati al comparto. Ciò è avvenuto in tema di professioni turistiche, rapporti civilistici, fissazione e riscossione dei canoni d’uso per le concessioni di beni demaniali marittimi, diritti aeroportuali e somministrazione di bevande e alimenti in aziende agrituristiche. Ma andiamo con ordine, a vedere che cosa prevede l’articolato, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di stato. Il testo è composto da un dlgs di quattro articoli, che rimandano a due allegati. Il primo contiene il codice nazionale del turismo, il secondo modifiche al dlgs 206/2005 in fatto di multiproprietà, vacanze e rivendita. Accessibilità. A riguardo il dlgs introduce due principi innovativi. Primo: lo stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Queste garanzie saranno estese anche agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di mobilità temporaneamente ridotta. Secondo: sarà considerato «atto discriminatorio» impedire ai disabili di fruire, in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica, quando ciò avvenga «per motivi connessi o riferibili alla loro disabilità». Imprese turistiche. Il decreto allarga le attività turistiche oggetto del codice. Includendo, tra esse, «le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche». E aggiunge: «Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura». Idem «per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale». Si tratta di un’estensione dell’ombrello della licenza, a cui si affianca una stretta sul fronte comunicazione. In base ad essa, le imprese «che non svolgono attività ricettiva, non potranno in alcun caso utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico», anche online, «parole e locuzioni, anche in lingua straniera», tali da ingannare la clientela sull’effettiva attività svolta. A pena di multa. Bed and breakfast e strutture extra-alberghiere. Il dlgs allarga il campo delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere disciplinate dalla normativa. Includendo, tra queste, anche i bed and breakfast gestiti in forma imprenditoriale. In base al dlgs queste sono «strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi». Viene così fornita una definizione univoca, su tutto il territorio nazionale, per questo genere di attività. Non solo. Il decreto apre anche sul fronte strutture ricettive extralberghiere: unità abitative ammobiliate a uso turistico potranno essere gestite anche da agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica. Queste potranno investire in qualità di mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale. E, in merito, nel decreto si chiarisce che: «L’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nel-l’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione». Sicurezza. Verranno definiti standard minimi nazionali di qualità per il servizio offerto al turista. Tra i requisiti minimi di sicurezza, il dlgs include anche la dotazione di strumenti salvavita, ove necessario. Un dpcm definirà i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico. E individuerà i criteri e le modalità per l’attuazione di un sistema di rating. Semplificazione. Basterà una semplice segnalazione certificata di inizio attività, per avviare e gestire strutture turistico-ricettive. Tali attività potranno essere iniziate a partire dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Mentre, nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore a otto giorni, il titolare dell’attività sarà tenuto a darne comunicazione all’autorità competente. Controversie. A riguardo il dlgs parla chiaro: la mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo (dlgs 28/2010) «costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi». Questa clausola «deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista». Altrimenti, picche. Il turista ovviamente potrà comunque ricorrere a negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie imprese-consumatori-utenti relative alla fornitura di servizi turistici, E, in sede di conciliazione, potrà avvalersi del supporto delle associazioni dei consumatori.


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