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Enti locali, sì all'aspettativa per i dirigenti a contratto
La Corte dei conti ha risolto un problema aperto da anni

Legittima l’aspettativa per i dipendenti degli enti locali incaricati come dirigenti a contratto. L’estensione espressa all’ordinamento locale delle disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 (confermata dalla Corte dei conti, sezioni riunite, con i pareri 8 marzo 2011, n. 12, 13 e 14 e dalla sentenza della Corte costituzionale) risolve un problema aperto da anni, relativo alla possibilità di collocare in aspettativa un dipendente di un ente locale, cui fosse stato attribuito un incarico dirigenziale a tempo determinato. Ostava a tale possibilità la previsione espressa contenuta nell’articolo 110, comma 5, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale «il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico». La norma è estremamente chiara: dispone la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro del dipendente dell’ente locale incaricato come dirigente a contratto. In contrasto frontale con tale chiarissima disposizione si sono poste molte amministrazioni locali, che con i propri regolamenti di organizzazione hanno, invece, consentito ai propri dipendenti incaricati a contratto di collocarsi in aspettativa. Si trattava di norme regolamentari certamente illegittime, data la chiarissima violazione del precetto normativo, dal quale discendeva automaticamente per legge la risoluzione del rapporto di lavoro. Né si poteva considerare legittimamente esercitato il potere regolamentare, dal momento che la disciplina del rapporto di lavoro è riservata esclusivamente alla legge. Tuttavia, l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 ha sempre consentito ai dipendenti di tutti gli altri enti diversi da comuni e province di ottenere l’aspettativa, una volta incaricati come dirigenti a tempo determinato. La discrasia normativa era piuttosto evidente. Come è noto, la riforma Brunetta (dlgs 150/2009) ha aggiunto all’articolo 19 del dlgs 165/2001 il comma 6-ter, per effetto del quale tutte le previsioni del comma 6 si estendono anche agli enti locali. Dunque, non solo la limitazione numerica dei dirigenti a contratto all’8% della dotazione organica, ma anche necessariamente la possibilità di collocare in aspettativa i dipendenti incaricati come dirigenti. L’analisi degli effetti dell’articolo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001 porta, in conclusione, a considerare disapplicato il comma 5 dell’articolo 110 del Testo unico sugli enti locali. A ben vedere, l’intero articolo appare superato e abolito implicitamente, anche se le sezioni riunite, a proposito del comma 2, hanno sostenuto il contrario. Nulla, tuttavia, della disciplina del-l’articolo 110 risulta compatibile con il diritto sopravvenuto, nemmeno il suo comma 6 che disciplina le collaborazioni esterne in modo lacunoso e non conforme alle puntuali e cogenti disposizioni dell’articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001.


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