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Spetta ai dirigenti nominare le commissioni di gara
Il tar Veneto pone un punto fermo su una vecchia questione inter-pretativa

Spetta esclusivamente ai dirigenti la competenza a nominare le commissioni di gara e di concorso. Né i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono derogare alle previsioni normative, assegnando tali funzioni alla giunta o al segretario comunale. La sentenza del Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187 pone un punto fermo su una questione interpretativa che dovrebbe considerarsi risolta, ma che, al contrario, continua ad essere ancora oggetto di contrasti, quella, cioè, dell’individuazione del soggetto cui compete nominare la commissione di gara, prevista dall’articolo 84 del dlgs 163/2006 o, anche, la commissione di un concorso per il reclutamento di personale pubblico. Nel caso affrontato dai giudici amministrativi veneti, il ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione, perché adottato dal responsabile di servizio avente funzioni dirigenziali e non dal segretario comunale, adducendo a suffragio della propria tesi la sentenza del Consiglio di stato, sezione V, 7151/09, che, tuttavia, ritiene competente la giunta comunale. In ogni caso, secondo il Tar Veneto, nessuna delle due soluzioni prospettate merita condivisione. Non quella della competenza al segretario comunale, sebbene così prevedesse il regolamento di organizzazione del comune appaltante. La sentenza è tranciante: il regolamento per ciò stesso è illegittimo e va disapplicato, come del resto ha previsto anche il Consiglio di stato, sezione V, con sentenza 4 marzo 2011 n. 1408 (nella sentenza del Tar Veneto è erroneamente citata la sentenza n. 1409), a proposito di competenza a nominare i componenti delle commissioni di concorso. La decisione dei giudici veneti è particolarmente importante, perché da un lato conferma l’obbligo di disapplicare fonti regolamentari contrarie a legge e, dall’altro, conferma l’esclusività delle competenze dirigenziali, prevista dall’articolo 107 del dlgs 267/2000, non solo rispetto agli organi di governo, ma anche rispetto al segretario e al direttore generale. A maggior ragione, dunque, è infondata la tesi di una possibile competenza a nominare la commissione da parte della giunta. Trattandosi di un organo di governo, ad essa è demandata solo la competenza agli atti di indirizzo generale e controllo, non nelle funzioni dell’apparato burocratico. Secondo il Tar Veneto, il principio di separazione dei poteri tra organi politici e dirigenti è sottolineato dall’articolo 107, comma 2, del Tuel ai sensi del quale spettano ai dirigenti «tutti i compiti», compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Dunque, in capo al dirigente si concentrano numerose funzioni, il cui esercizio permette di manifestare all’esterno la volontà dell’ente, con effetti negoziali. L’articolo 107 del dlgs 267/2000 fornisce una definizione molto ampia dei poteri dei dirigenti: infatti, non si limita ad assegnare loro la gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in particolare nella materia degli appalti pubblici. Infatti, l’articolo 107, comma 3, del Tuel attribuisce alla dirigenza sia la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure di appalto e di concorso. La conseguenza necessaria è, allora, che spetta ai dirigenti la nomina della commissione giudicatrice. Questo, perché l’articolo 107 richiede un presidio costante e continuo dei dirigenti locali nel corso dell’intera procedura di gara, quale elemento tipico per il perseguimento degli obiettivi di gestione e di risultato che fanno loro capo, in quanto responsabili del buon esito dell’azione amministrativa. Inoltre, l’assegnazione al dirigente della responsabilità piena ed unitaria del procedimento di gara assolve alla finalità di assicurare economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, così da non ammettere che la gestione complessiva del procedimento possa essere frammentata attribuendo la nomina della commissione di gara ad altri soggetti, meno che mai alla giunta, a pena di violare la rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli imposta dal dlgs 267/2000.


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