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Le multe stradali si pagano a rate
Circolare del ministero dell'interno sulla riforma del codice. Il ricorso al giudice di pace

I trasgressori stradali in difficoltà possono già accedere alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e proporre ricorso al giudice di pace in caso di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Ma per chi incorre nella sospensione della patente di guida la speranza di ottenere un permesso di guida ad ore viene limitato alle ipotesi di semplice infrazioni amministrative e non più ammesso per i reati. Sono queste le novità più interessanti in materia di circolazione stradale diramate dal Ministero dell’interno con la circolare n. 6535 del 22 aprile 2011 integralmente dedicata alla legge 120 del 2010. A seguito della riforma stradale dello scorso agosto sono tante le questioni irrisolte per le quali l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale tenta di fornire precise indicazioni operative, anche per la mancanza dei decreti attuativi previsti per legge. Con la nota pasquale sono state fornite innanzitutto indicazioni sulla possibilità di rateizzare le multe. In questo caso anche in mancanza del previsto decreto a parere del ministero le novità introdotte con l’art. 202-bis del codice stradale possono già trovare applicazione concreta. Per le sanzioni di importo superiore a 200 euro l’interessato può quindi già chiedere, entro 30 giorni, la ripartizione del pagamento in rate mensili, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. La presentazione dell’istanza preclude la facoltà di ricorrere al prefetto o al giudice di pace. Entro novanta giorni l’autorità deve adottare un provvedimento di accoglimento o di rigetto contro il quale a parere del Mininterno è possibile proporre ricorso entro 30 giorni al giudice di pace nonostante il silenzio della legge in proposito. In caso di accoglimento della richiesta il pagamento potrà essere ripartito fino a 60 rate, con l’applicazione di interessi. L’ammontare di ciascuna rata comunque non può essere inferiore a 100 euro. L’organo accertatore dovrà poi verificare la regolarità dei pagamenti rateali in quanto il beneficio decadrà in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate. Novità sfavorevoli ai trasgressori interessati invece ad ottenere il permesso di guida ad ore. Nonostante il silenzio dell’art. 218 cds a parere dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale questo discusso beneficio non può essere rilasciato in caso di sospensione della patente derivante da reato (e in caso di sinistro). A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 120/2010, dal 13 agosto 2010 in caso di violazione grave, per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, il titolare può chiedere al prefetto, entro cinque giorni dal ritiro effettuato dall’organo di vigilanza stradale, un permesso per guidare in determinate fasce orarie. In pratica l’interessato può essere ammesso a circolare al massimo tre ore al giorno, per motivi di lavoro, se è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di impiego con mezzi pubblici o comunque non propri oppure se deve assistere una persona disabile. Per l’esame della richiesta la prefettura è tenuta a valutare i motivi documentati, oltre alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dall’ulteriore circolazione dell’interessato. In caso di accoglimento della richiesta, il conducente verrà autorizzato a guidare per non più di tre ore al giorno, con precisa indicazione delle fasce orarie e dei giorni. Nel contempo, però, il periodo di sospensione della patente subirà l’aumento per un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali viene autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’autorizzazione alla guida in caso di sospensione della licenza può essere concessa però una sola volta. Chi circolerà in difformità dalle prescrizioni del prefetto sarà punito con le stesse sanzioni previste per chi guida con la patente sospesa: multa da 1.842 a 7.369 euro, revoca della patente, fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione, confisca amministrativa. A parere del ministero l’inasprimento delle misure contro la guida alterata contrasta però con la possibilità di ammettere al beneficio i trasgressori incorsi in reati stradali. Quindi non si può concedere alcun permesso di guida ai conducenti più negligenti.


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