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Lavoro usurante, pensione sprint
Il dlgs di riforma attende solo la pubblicazione in Gazzetta. Richieste entro il 30 settembre

Appuntamento al 30 settembre per le richieste dei primi benefici, da parte dei lavoratori impegnati in attività usuranti. Entro tale data, infatti, dovrà essere presentata la domanda di prepensionamento da parte di coloro che hanno maturato o che matureranno i requisiti di «lavoratori usurati» entro fine anno. Dal prossimo anno, invece, le istanze andranno presentante annualmente entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti. Per le imprese che svolgono attività usuranti, inoltre, scattano due nuovi obblighi di comunicazioni alle direzioni provinciali del lavoro, sanzionati con la multa da 500 a 1.500 euro. È quanto prevede, tra l’altro, il decreto legislativo di riforma del pensionamento anticipato dei lavoratori impiegati in attività usuranti che attende il passaggio in gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. I lavoratori beneficiari. Il provvedimento, in sostanza, introduce una nuova disciplina che contempla deroghe alle ordinarie regole sul pensionamento a favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti. Possono fruire di tale deroga, pertanto, solo i lavoratori dipendenti, in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, che rientrino in una delle seguenti categorie: a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al dm 19 maggio 1999 (si veda tabella in pagina); b) notturni, definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; c) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all’interno di processi produttivi in serie (prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; etc); d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, per i predetti lavoratori, non è tuttavia automatico, ma subordinato a certe condizioni. Infatti, è possibile qualora abbiano svolto una o più delle attività lavorative per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti di pensionamento, negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. La presentazione della domanda. Per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve presentare una specifica domanda, da trasmettere completa della necessaria documentazione: a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro fine anno (cioè entro il 31 dicembre 2011); b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal prossimo anno (dal 1° gennaio 2012). La domanda va presentata all’istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto (Inps, ecc.), e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione nonché dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dalla normativa (si veda in precedenza) sia alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda. L’eventuale presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione (anticipato) pari a un mese, se il ritardo della presentazione è contenuto in un mese; a due mesi, se il ritardo della presentazione è compreso tra un mese e due mesi; tre mesi se il ritardo della presentazione è di tre mesi ed oltre. Meglio non fare i furbi. La nuova disciplina provvede ad introdurre uno specifico regime sanzionatorio per le eventuali pensioni erogate in anticipo, ma non spettanti. Infatti, ferme restando l’applicazione della normativa in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell’indebito nonché le sanzioni penali prescritte nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato. Per rendere effettiva la misura sanzionatoria, inoltre, la disciplina affida al personale ispettivo del ministero del lavoro e degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria l’attività di verifica la veridicità della documentazione.


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