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Niente supermulta per chi non indica il nome di chi guida
Fino alla decisione sul ricorso

Non sempre si può punire il proprietario di un veicolo quando riceve a casa una multa e non indica chi guidava, rendendo impossibile la decurtazione dei punti all’effettivo autore della violazione: occorre verificare che non sia stato presentato un ricorso contro il verbale e procedere con la multa supplementare per mancata indicazione solo se l’impugnazione viene definitivamente respinta. Lo ha chiarito il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, con la circolare numero 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile. In effetti, era necessaria un’indicazione su come procedere nel caso frequente in cui il proprietario presenta ricorso e non ottempera all’invito (sempre contenuto nel verbale, quando l’infrazione è punita anche col taglio di punti) a indicare il conducente. Le prassi seguite erano differenti, anche perché di segno discordante era la giurisprudenza: alla Consulta che aveva escluso la punibilità (sentenza 27/05, la stessa che aveva dichiarato incostituzionale la decurtazione al proprietario che non segnala chi fosse alla guida, sostituita per questo dall’attuale sanzione pecuniaria) si è contrapposta più volte e anche di recente la Cassazione (sentenze 17348/07, 11811/10 e 22881/10). Di fronte a questa situazione, il ministero non si era mai espresso, se non con risposte a quesiti delle singole prefetture (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 settembre 2010). La circolare del 29 aprile, dunque, è giunta opportuna. In sostanza, gli uffici di polizia devono svolgere un lavoro supplementare rispetto a prima: oltre a tenere conto dell’eventuale ricorso, devono verificare se al suo interno viene dichiarato chi fosse alla guida al momento della presunta infrazione. In questo caso, dovranno considerare soddisfatto l’invito a indicare il conducente e ? qualora il ricorso sia respinto senza più appello ? dar corso alla decurtazione nei confronti di questi, soprassedendo alla multa per mancata indicazione (269 euro) nei confronti del proprietario. Quando il ricorso non contiene le generalità del trasgressore, va notificato al proprietario un nuovo invito a identificarlo. Dalla data di quest’ultima notifica parte il conteggio dei 60 giorni che l’articolo 126-bis del Codice assegna per rispondere. Ciò varrà soprattutto per le situazioni ancora pendenti, in quanto la circolare suggerisce un’alternativa meno onerosa per gli uffici (che quindi la preferiranno in futuro): specificare sul verbale che, in caso di ricorso, all’obbligo di comunicazione si potrà adempiere entro 60 giorni da quando viene notificato il provvedimento che chiude negativamente e per sempre l’iter dell’opposizione. Infine, la circolare precisa che la multa supplementare di 269 euro si applica anche nel caso in cui il proprietario indichi il conducente dopo la scadenza dei 60 giorni.


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