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La casa fantasma limita i danni
Fisco e immobili - Con ravvedimento e dichiarazione integrativa possibile ridurre il peso delle sanzioni

Mettersi al riparo, per quanto possibile. In caso di accertamento, l’Irpef sulle case fantasma è dovuta a partire dal 2006 (per chi ha accatastato nei termini) o dal 2007 (per chi è andato fuori termine, scaduto ieri), con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Nel calcolo bisogna anche aggiungere l’Ici, le sanzioni e gli interessi dovuti fino all’anno 2007, visto che l’esenzione totale dal tributo per le abitazioni principali ha effetto a partire dal 2008. Facendo l’esempio di una villetta (categoria A/7), prima casa, con rendita aggiornata di 1.195,72 euro, considerate le detrazioni spettanti, tra Ici dovuta per gli anni 2006 e 2007, con sanzioni e interessi il costo potrebbe arrivare fino a 9mila euro complessivi. Il contribuente di Catania, con un laboratorio del valore catastale di 87.307 euro, spenderà 8.091,55 euro. Un contribuente di Modena, con un capannone del valore catastale di 596.507,50 euro, arriverà a 80.290,24 euro. Nel calcolare il peso dell’Irpef, per ragioni di semplicità, si è applicata l’aliquota Irpef del 39% sul reddito omesso (addizionali comprese), mentre per l’Ici si è considerata l’aliquota del 7 per mille. Irpef, sanzioni e interessi. Per le case fantasma costruite oltre cinque anni fa il calcolo deve essere effettuato per cinque annualità dal 2006 fino al 2010. Per le sanzioni si applica la misura dal 100% al 200% dell’imposta evasa. Per il calcolo degli interessi, si devono considerare le variazioni che essi hanno subito a seguito del decreto del 21 maggio 2009. Il provvedimento ha disposto il “taglio” degli interessi sui pagamenti e sui rimborsi delle imposte, variando verso l’alto gli interessi dovuti in caso di accertamenti fiscali. Per esempio, in caso di imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, la vecchia misura del 2,75% annuo, applicabile fino al 30 settembre 2009, è stata elevata al 4 per cento annuo, a partire dal 1° ottobre 2009. Se si considera la misura media del 3% annuo, per i cinque anni accertabili, il costo degli interessi, è pari, in totale, al 15 per cento. Il capitolo Ici. Per determinare il peso del tributo comunale, deve essere considerata l’aliquota Ici, che può arrivare fino al 7 per mille. Per sapere l’aliquota Ici applicabile nei vari anni, occorre chiedere informazioni all’ufficio tributi del Comune di competenza. Sulle sanzioni per gli omessi versamenti, si deve considerare la misura del 30%, mentre per gli interessi si deve considerare mediamente la misura del 3%. È ancora possibile sanare gli omessi versamenti 2010 con il ravvedimento operoso, pagando l’imposta evasa più interessi e il 3% come sanzioni entro il 16 giugno e il 16 dicembre 2011. La definizione agevolata. In caso di accertamento ai fini Irpef, è di norma prevista la riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo (cioè il 25% delle imposte evase), a seguito di adesione del contribuente. Per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, le sanzioni sono riducibili ad un terzo del minimo. È anche possibile, definendo l’accertamento senza fare ricorso, beneficiare della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo, cioè al 12,5%, più gli interessi. Per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, le sanzioni sono riducibili a un sesto del minimo. La dichiarazione integrativa. Questa è la scelta che consente di mettersi al riparo per il periodo d’imposta 2009 ai fini Irpef (si veda la scheda a fianco) prima che arrivino accertamenti, pagando, come spiegato sopra, il dovuto con gli interessi più il 12,5%. Mentre per l’Ici 2009 non c’è più nulla da fare.

La via della dichiarazione integrativa

01 | CON UNICO 2011 Nel caso cui il contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

02 | LE CORREZIONI Chi “corregge” nei termini ordinari di scadenza una dichiarazione già presentata, può riportare i redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

03 | I VERSAMENTI Chi presenta la dichiarazione per integrare la precedente, deve effettuare il versamento della maggiore imposta e delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute, più gli interessi e il 12,5% come sanzione ridotta. Se dal nuovo modello risulta un minor credito dovrà versare la differenza rispetto all’importo del credito usato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

04 | RECUPERO DAL 2006 È anche possibile presentare una dichiarazione integrativa, a norma dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minore reddito o, comunque, da cui consegua un minore debito d’imposta o un maggiore credito. Però così ci si mette solo in regola: si paga l’imposta intera, poi sanzioni e interessi li decide e li richiede il Fisco, senza nessuno sconto.


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