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Con un bimbo prematuro si può rinviare il congedo
Per la Consulta la maternità non scatta il giorno successivo al parto

La lavoratrice madre di un bambino prematuro può rinviare il congedo per maternità a dopo la degenza ospedaliera del figlio, al momento del suo ingresso in famiglia. È quanto ha deciso la Consulta, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma secondo cui l’assenza per maternità decorre senza eccezioni dal giorno successivo al parto (art. 16, primo comma, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). I casi di parti prematuri, dicono le statistiche, sono in costante aumento mentre sempre più spesso il ricovero in una struttura ospedaliera è di lunga durata. Ciò impedisce alla madre di prestare tutte le cure materiali e psicologico-affettive di cui il bambino ha bisogno soprattutto nel primo anno di vita. La Corte costituzionale ha così inteso adattare la norma per consentire alla lavoratrice che lo voglia, compatibilmente con le sue documentate condizioni di salute, di fruire del congedo obbligatorio dalla data d’ingresso in famiglia del bambino, incluso l’eventuale periodo di assenza non utilizzato prima della nascita del figlio. Per la Corte il congedo obbligatorio ha senza dubbio «il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro ma ha anche quello di proteggere il rapporto tra madre e figlio, non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino». Quest’ultima finalità, tuttavia, verrebbe vanificata, se il congedo continuasse a decorrere nonostante il ricovero del figlio e la madre non potesse prestargli nessuna utile assistenza. Ciò che sarebbe «in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento [_] tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.)». Nel caso all’origine della pronuncia, il 25 marzo 2005, con grande anticipo rispetto alla data del parto previsto per il 1° luglio, venne alla luce una bambina, che rimase ricoverata in ospedale fino all’8 agosto, quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria della madre. La quale, per evitare di usufruire di un congedo che non poteva spendere a favore della figlia, chiese al proprio ente previdenziale di far partire il congedo dall’8 agosto, ma la richiesta venne respinta. Promosso un procedimento d’urgenza, si vide riconoscere dal giudice adito, quello del Tribunale di Palermo, il diritto ad astenersi dal lavoro dalla data richiesta e per i cinque mesi successivi. Lo stesso Tribunale, però, sospese il giudizio di merito per interpellare la Consulta, avendo ritenuto che il divieto di adibire ad attività lavorativa la madre nel periodo successivo alla data del parto fosse inderogabile in ragione del fatto che la sua violazione è punita con l’arresto fino a sei mesi (art. 18 del d.lvo n. 151/2001). Con la propria decisione la Corte ha così dovuto anche chiarire che l’operatività del divieto decorre, nel caso di parto prematuro, non dalla data dell’evento ma da quella dalla quale la lavoratrice ha chiesto che decorra il congedo.


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